Published On: 1 Maggio 2016Categories: Articoli, Diritto Penale, Ettore Salvatore Masullo

Lancia bottiglietta in campo, un anno di reclusione

Con la sentenza n. 17100/2016 depositata in data 26 Aprile 2016 la III sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da un uomo che, sia in primo che in secondo grado veniva ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 6 bis della legge n.401 del 1989 (normativa anti-violenza negli stadi) e condannato alla pena di un anno di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Nel caso di specie, l’uomo, in occasione della partita Napoli-Benfica disputatasi allo stadio San Paolo di Napoli e valevole per la Coppa U.E.F.A., lanciava verso il campo una bottiglia contenete acqua, in modo da creare pericolo per le persone presenti in campo e sulle tribune.

I giudici di merito avevano ritenuto tale condotta ascrivibile alla normativa antiviolenza negli stadi, nello specifico alla fattispecie astratta dell’art. 6 bis comma 1 che sanziona con la pena della reclusione, compresa tra uno e quattro anni, chiunque” lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale contundente o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere”. Le motivazioni a sostegno del ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, si basavano sulla inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 6 bis della legge 401/1989 come disposto dall’art. 173 comma 1, disp. att. Cod. pen., in quanto la Corte territoriale non avrebbe offerto nessuna motivazione in ordine alla sussistenza del “pericolo concreto” della condotta del ricorrente, elemento essenziale della fattispecie di reato in questione, la cui esistenza deve essere accertata dal giudice caso per caso.

Gli Ermellini, al contrario, ritengono sufficienti le motivazioni della sentenza della Corte d’Appello di Napoli, in quanto nella fattispecie di reato prevista dall’art. 6 bis comma 1 della Legge 401/1989, l’accertamento del pericolo concreto va effettuato mediante una valutazione “prognostica ex ante che si basa sulle circostanze reali al momento della condotta e che rendono prevedibile la consumazione dell’evento dannoso. La Corte territoriale citava le circostanze del luogo e del tempo al momento della condotta lesiva, ovvero il lancio della bottiglietta avvenuto all’interno di uno stadio calcistico e durante la disputa una gara con la presenza di migliaia di persone. Tali elementi, sono ritenuti sufficienti dai Giudici della Cassazione a mettere in pericolo il bene giuridico tutelato dalla normativa antiviolenza negli stadi, in quanto nei reati cosiddetti “di pericolo” l’elemento oggettivo della fattispecie si realizza con la sola relazione di probabilità tra la condotta e l’evento.

Dott. Ettore Salvatore Masullo

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Lancia bottiglietta in campo, un anno di reclusione

Con la sentenza n. 17100/2016 depositata in data 26 Aprile 2016 la III sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da un uomo che, sia in primo che in secondo grado veniva ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 6 bis della legge n.401 del 1989 (normativa anti-violenza negli stadi) e condannato alla pena di un anno di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Nel caso di specie, l’uomo, in occasione della partita Napoli-Benfica disputatasi allo stadio San Paolo di Napoli e valevole per la Coppa U.E.F.A., lanciava verso il campo una bottiglia contenete acqua, in modo da creare pericolo per le persone presenti in campo e sulle tribune.

I giudici di merito avevano ritenuto tale condotta ascrivibile alla normativa antiviolenza negli stadi, nello specifico alla fattispecie astratta dell’art. 6 bis comma 1 che sanziona con la pena della reclusione, compresa tra uno e quattro anni, chiunque” lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale contundente o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere”. Le motivazioni a sostegno del ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, si basavano sulla inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 6 bis della legge 401/1989 come disposto dall’art. 173 comma 1, disp. att. Cod. pen., in quanto la Corte territoriale non avrebbe offerto nessuna motivazione in ordine alla sussistenza del “pericolo concreto” della condotta del ricorrente, elemento essenziale della fattispecie di reato in questione, la cui esistenza deve essere accertata dal giudice caso per caso.

Gli Ermellini, al contrario, ritengono sufficienti le motivazioni della sentenza della Corte d’Appello di Napoli, in quanto nella fattispecie di reato prevista dall’art. 6 bis comma 1 della Legge 401/1989, l’accertamento del pericolo concreto va effettuato mediante una valutazione “prognostica ex ante che si basa sulle circostanze reali al momento della condotta e che rendono prevedibile la consumazione dell’evento dannoso. La Corte territoriale citava le circostanze del luogo e del tempo al momento della condotta lesiva, ovvero il lancio della bottiglietta avvenuto all’interno di uno stadio calcistico e durante la disputa una gara con la presenza di migliaia di persone. Tali elementi, sono ritenuti sufficienti dai Giudici della Cassazione a mettere in pericolo il bene giuridico tutelato dalla normativa antiviolenza negli stadi, in quanto nei reati cosiddetti “di pericolo” l’elemento oggettivo della fattispecie si realizza con la sola relazione di probabilità tra la condotta e l’evento.

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