La condotta imprudente del danneggiato integra il caso fortuito
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8042 depositata il 21 aprile 2016, ha rigettato il ricorso presentato da una donna e dal compagno che avevano visto, sia in primo che in secondo grado, respinte le proprie domande volte ad ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito di un infortunio occorso, all’interno del circolo equestre.
Nel caso di specie la donna, che si trovava al settimo mese di gravidanza, era stata colpita da due violentissimi calci sferrati da un cavallo riportando lesioni che avevano provocato la morte del feto.
I giudici di merito, tuttavia, avevano escluso la responsabilità del proprietario del cavallo e del soggetto che in quel momento lo aveva in uso, in quanto la condotta imprudente della danneggiata (che era passata dietro al cavallo, in una posizione che, per la conformazione dei luoghi, la esponeva ai possibili calci dell’animale) aveva avuto carattere assorbente nel verificarsi dell’evento, ossia aveva svolto un ruolo causale autonomo, tale da interrompere qualunque nesso fra la custodia dell’animale e l’evento.
La Corte di Cassazione, nel richiamare i precedenti di legittimità in merito al caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità per i danni cagionati da animali, ha condiviso l’applicazione fatta dai Giudici di merito del paradigma dell’art. 2052 c.c.
Infatti, ricorda la Cassazione “al caso fortuito è riconducibile anche la colpa del danneggiato, che, però, per avere effetti liberatori, deve consistere in un comportamento cosciente che assorba l’intero rapporto causale, e cioè in una condotta che, esponendo il danneggiato al rischio e rendendo questo per ciò stesso concreto, si inserisca in detto rapporto con forza determinante“.
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