Mediazione e contratti bancari: i contrasti tra Giurisprudenza di merito e Cassazione
“Nel procedimento di ingiunzione riguardante materie per le quali la mediazione è obbligatoria, come i contratti bancari, dopo che l’opponente (“convenuto sostanziale”) ha proposto opposizione e dopo che sono state messe le ordinanze ex artt. 648, 649 c.p.c., l’onere di iniziare la mediazione grava sull’opposto (“attore sostanziale“), a pena di improcedibilità della (sua) domanda, introdotta col deposito del ricorso per decreto ingiuntivo”.
È quanto affermato dal Tribunale di Firenze, con ordinanza emessa in data 17 gennaio 2016, nell’ambito di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo ove creditrice/opposta era una Banca.
Quanto affermato dal Tribunale è divergente da un recentissimo orientamento della Suprema Corte in materia (cfr. Cass. N. 24629/2015) in virtù del quale l’onere di esperire il procedimento di mediazione grava sulla parte opponente.
Ciò in quanto, secondo gli Ermellini, la ratio dell’art. 5, comma 1 bis, del D. Lgs. N. 28/2010 (e successive modifiche) è ispirata ad esigenze deflative del contenzioso ed è per questo che l’onere di attivarsi per esperire il tentativo obbligatorio di mediazione grava sempre e comunque sulla parte interessata alla prosecuzione del processo, che come noto nel caso dell’opposizione a decreto ingiuntivo è l’opponente/attore in senso formale e debitore.
Il Tribunale di Firenze, non condividendo tale ragionamento, con l’ordinanza in commento afferma che titolare dell’onere di attivarsi debba essere in ogni caso l’opposto, il quale essendo l’attore sostanziale – ovvero colui che aziona in primis il procedimento monitorio – è il solo titolare dell’interesse ad agire; inoltre, se l’ingiunto avviasse il procedimento di mediazione prima di proporre l’opposizione, rischierebbe di consolidare il decreto ingiuntivo, non opposto nei termini di legge.
Secondo un orientamento della Giurisprudenza di merito, pertanto, l’onere di esperire il tentativo di mediazione ricade sull’opposto, a pena d’improcedibilità della domanda introdotta con il procedimento monitorio.
Mediazione e contratti bancari: i contrasti tra Giurisprudenza di merito e Cassazione
“Nel procedimento di ingiunzione riguardante materie per le quali la mediazione è obbligatoria, come i contratti bancari, dopo che l’opponente (“convenuto sostanziale”) ha proposto opposizione e dopo che sono state messe le ordinanze ex artt. 648, 649 c.p.c., l’onere di iniziare la mediazione grava sull’opposto (“attore sostanziale“), a pena di improcedibilità della (sua) domanda, introdotta col deposito del ricorso per decreto ingiuntivo”.
È quanto affermato dal Tribunale di Firenze, con ordinanza emessa in data 17 gennaio 2016, nell’ambito di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo ove creditrice/opposta era una Banca.
Quanto affermato dal Tribunale è divergente da un recentissimo orientamento della Suprema Corte in materia (cfr. Cass. N. 24629/2015) in virtù del quale l’onere di esperire il procedimento di mediazione grava sulla parte opponente.
Ciò in quanto, secondo gli Ermellini, la ratio dell’art. 5, comma 1 bis, del D. Lgs. N. 28/2010 (e successive modifiche) è ispirata ad esigenze deflative del contenzioso ed è per questo che l’onere di attivarsi per esperire il tentativo obbligatorio di mediazione grava sempre e comunque sulla parte interessata alla prosecuzione del processo, che come noto nel caso dell’opposizione a decreto ingiuntivo è l’opponente/attore in senso formale e debitore.
Il Tribunale di Firenze, non condividendo tale ragionamento, con l’ordinanza in commento afferma che titolare dell’onere di attivarsi debba essere in ogni caso l’opposto, il quale essendo l’attore sostanziale – ovvero colui che aziona in primis il procedimento monitorio – è il solo titolare dell’interesse ad agire; inoltre, se l’ingiunto avviasse il procedimento di mediazione prima di proporre l’opposizione, rischierebbe di consolidare il decreto ingiuntivo, non opposto nei termini di legge.
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