Published On: 2 Aprile 2016Categories: Articoli, Formulario, Formulario Civile, Sergio Scicchitano

Il ricorso per interdizione

Qualora un soggetto versi in uno stato di abituale infermità mentale, con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi sia patrimoniali che concernenti la sua sfera pubblica e privata, è possibile chiedere al Giudice tutelare la nomina di un amministratore di sostegno secondo la formula seguente:

Ricorso per interdizione.

Il ricorso può essere presentato da:

  1. dallo stesso interdicendo;
  2. dal coniuge;
  3. dalla persona stabilmente convivente;
  4. dai parenti entro il quarto grado (padre, figlio, fratelli, nonni, nipoti bisnonno, pronipoti, zii);
  5. dagli affini (i parenti del coniuge) entro il secondo grado;
  6. dal pubblico ministero (un magistrato del tribunale).

Non senza segnalare che:

– l’interdizione è uno strumento residuale rispetto alla amministrazione di sostegno: si procede ad essa qualora gli altri strumenti di protezione non siano idonei e/o sufficienti.

– la competenza spetta al Tribunale del luogo in cui la persona da interdire ha la residenza o il domicilio

– il ricorso va notificato ai parenti entro il quarto grado ed agli affini entro il secondo grado.

condividi sui social

Indirizzo postale unificato.

Studio Legale Scicchitano
Via Emilio Faà di Bruno, 4
00195-Roma

Telefono.

Mail e Pec.

Contattaci.

Nome e Cognome*

Email*

Cellulare (opzionale)

Messaggio

Published On: 2 Aprile 2016Categories: Articoli, Formulario, Formulario Civile, Sergio ScicchitanoBy

Il ricorso per interdizione

Qualora un soggetto versi in uno stato di abituale infermità mentale, con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi sia patrimoniali che concernenti la sua sfera pubblica e privata, è possibile chiedere al Giudice tutelare la nomina di un amministratore di sostegno secondo la formula seguente:

Ricorso per interdizione.

Il ricorso può essere presentato da:

  1. dallo stesso interdicendo;
  2. dal coniuge;
  3. dalla persona stabilmente convivente;
  4. dai parenti entro il quarto grado (padre, figlio, fratelli, nonni, nipoti bisnonno, pronipoti, zii);
  5. dagli affini (i parenti del coniuge) entro il secondo grado;
  6. dal pubblico ministero (un magistrato del tribunale).

Non senza segnalare che:

– l’interdizione è uno strumento residuale rispetto alla amministrazione di sostegno: si procede ad essa qualora gli altri strumenti di protezione non siano idonei e/o sufficienti.

– la competenza spetta al Tribunale del luogo in cui la persona da interdire ha la residenza o il domicilio

– il ricorso va notificato ai parenti entro il quarto grado ed agli affini entro il secondo grado.

condividi sui social

Recent posts.

Recent posts.