Da abogado ad avvocato: le condizioni necessarie per l'esercizio della professione in Italia
La Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 5073/2016, ha statuito che l’avvocato che abbia acquisito la qualifica professionale in uno Stato Membro ed abbia esercitato per tre anni consecutivamente in Italia, in maniera effettiva e regolare, l’attività forense con il proprio titolo di origine, può essere dispensato dalla prova attitudinale di cui all’art. 8, d.lgs. n. 155/1992 e chiedere il passaggio nell’Albo degli Avvocati.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e successivamente il Consiglio Nazionale Forense, a seguito della domanda di un Abogado avente ad oggetto la dispensa dalla prova attitudinale e il passaggio dell’iscrizione all’Albo degli Avvocati ordinario, respinge la richiesta basando la decisione sulla condotta del richiedente, il quale nell’esercizio della sua attività professionale aveva utilizzato, in buona fede, impropriamente il titolo di Avvocato piuttosto che quello di Abogado, titolo professionale di origine.
Gli Ermellini si confanno a tale pronuncia, infatti specificano quali siano i requisiti, contenuti all’art. 12 del d.lgs. 96/2001, affinché un professionista, che abbia ottenuto la qualifica professionale in un altro Stato Membro dell’UE, possa essere dispensato dalla prova attitudinale richiesta per diventare Avvocato in Italia e conseguentemente possa richiedere il diretto passaggio dalla sezione speciale a quella ordinaria dell’Albo degli Avvocati.
La prima delle condizioni è quella di aver esercitato l’attività professionale per la durata minima e continuativa di tre anni dalla data di iscrizione all’Albo speciale; l’attività professionale svolta deve essere effettiva, non fittizia, ed inoltre deve essere svolta in maniera regolare e nel pieno rispetto del codice deontologico, pertanto eventuali periodi di sospensione verranno scomputati dalla durata totale dell’attività; infine l’attività deve essere svolta utilizzando il proprio titolo di origine, nel caso di specie “Abogado”, tale da non ingenerare nei clienti l’errata convinzione di essere iscritti all’Albo ordinario degli Avvocati.
Ove difettino tali condizioni, imprescindibili, non potrà in nessun caso essere accettata la domanda per la dispensa dalla prova attitudinale e il passaggio dell’iscrizione all’Albo degli Avvocati ordinario.
Pertanto, nel caso di specie, la Cassazione ha rigettato il ricorso.
Dott.ssa Claudia Barbara Bondanini
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Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e successivamente il Consiglio Nazionale Forense, a seguito della domanda di un Abogado avente ad oggetto la dispensa dalla prova attitudinale e il passaggio dell’iscrizione all’Albo degli Avvocati ordinario, respinge la richiesta basando la decisione sulla condotta del richiedente, il quale nell’esercizio della sua attività professionale aveva utilizzato, in buona fede, impropriamente il titolo di Avvocato piuttosto che quello di Abogado, titolo professionale di origine.
Gli Ermellini si confanno a tale pronuncia, infatti specificano quali siano i requisiti, contenuti all’art. 12 del d.lgs. 96/2001, affinché un professionista, che abbia ottenuto la qualifica professionale in un altro Stato Membro dell’UE, possa essere dispensato dalla prova attitudinale richiesta per diventare Avvocato in Italia e conseguentemente possa richiedere il diretto passaggio dalla sezione speciale a quella ordinaria dell’Albo degli Avvocati.
La prima delle condizioni è quella di aver esercitato l’attività professionale per la durata minima e continuativa di tre anni dalla data di iscrizione all’Albo speciale; l’attività professionale svolta deve essere effettiva, non fittizia, ed inoltre deve essere svolta in maniera regolare e nel pieno rispetto del codice deontologico, pertanto eventuali periodi di sospensione verranno scomputati dalla durata totale dell’attività; infine l’attività deve essere svolta utilizzando il proprio titolo di origine, nel caso di specie “Abogado”, tale da non ingenerare nei clienti l’errata convinzione di essere iscritti all’Albo ordinario degli Avvocati.
Ove difettino tali condizioni, imprescindibili, non potrà in nessun caso essere accettata la domanda per la dispensa dalla prova attitudinale e il passaggio dell’iscrizione all’Albo degli Avvocati ordinario.
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