Sentenza ex art. 281-sexies cpc: termine impugnazione decorre da lettura dispositivo e sottoscrizione del verbale
Il Tribunale di Grosseto, decidendo su una domanda di risarcimento danni presentata de un uomo nei confronti della ASL e di un medico, la rigettava con pronuncia ex art. 281-sexies c.p.c. emessa mediante lettura del dispositivo.
A distanza di cinque mesi dalla lettura del dispositivo, veniva depositata la sentenza completa delle motivazioni. Parte attrice, pertanto, impugnava la suddetta sentenza nel termine lungo, considerando la decorrenza dello stesso dalla data di deposito della motivazione. L’appello veniva dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello per tardività dello stesso. Avverso la suddetta sentenza veniva proposto ricorso per cassazione, in quanto a parere dei ricorrenti, affinché si determini – con la sottoscrizione del verbale da parte del giudice – l’effetto della pubblicazione della sentenza, occorre che sia stata data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, dovendosi invece ritenere che, in mancanza della motivazione, non si determini l’effetto di esonero del cancelliere dall’obbligo di pubblicazione (previsto dall’art. 133 C.P.C.), con la conseguenza che non può sostenersi che il termine per l’impugnazione possa decorrere prima di tale pubblicazione.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 5689 depositata il 23 marzo 2016 nel risolvere la questione de quo, ha chiarito che “la mancanza della concisa esposizione delle ragioni della decisione non “fa venir meno il valore di sentenza dell’atto che il giudice ebbe a compiere”, ma integra un vizio da far valere con l’impugnazione e che non impedisce – in difetto – il passaggio in giudicato”.
Ed infatti, chiariscono i Giudici di Piazza Cavour con una sentenza emessa secondo il modello di cui all’art. 281 sexies c.p.c., non potrebbe convertirsi in una sentenza di tipo ordinario per il solo fatto che – difettando la motivazione- risulti difforme dal modello legale: la stessa, “benché viziata, conserva dunque la sua natura di atto decisionale, in cui la volontà del giudice si è espressa e consumata con la lettura del dispositivo e la sottoscrizione del verbale, attività che integrano la pubblicazione della sentenza e comportano l’esonero del Cancelliere dall’obbligo di procedere al deposito ex art. 133 C.P.C.” .
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Il Tribunale di Grosseto, decidendo su una domanda di risarcimento danni presentata de un uomo nei confronti della ASL e di un medico, la rigettava con pronuncia ex art. 281-sexies c.p.c. emessa mediante lettura del dispositivo.
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La Corte di Cassazione con sentenza n. 5689 depositata il 23 marzo 2016 nel risolvere la questione de quo, ha chiarito che “la mancanza della concisa esposizione delle ragioni della decisione non “fa venir meno il valore di sentenza dell’atto che il giudice ebbe a compiere”, ma integra un vizio da far valere con l’impugnazione e che non impedisce – in difetto – il passaggio in giudicato”.
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