
Revoca mandato professionista, la riconsegna dei documenti è immediata?
Con ordinanza n. 369/2016 il Tribunale di Catanzaro si trova a dover valutare la meritevolezza di una domanda di consegna della documentazione societaria e contabile a carico di un commercialista.
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. la società ricorrente assumeva di aver revocato il professionista che teneva e seguiva la contabilità e che custodiva i libri sociali, i registri contabili e i documenti fiscali e bancari e di avergli richiesto bonariamente la restituzione senza però alcun esito.
Il resistente, benché non costituito, compariva personalmente alla prima udienza assumendosi l’impegno di riconsegnare tutta la documentazione in suo possesso.
Senonché la società evidenziava che nonostante i solleciti effettuati, il resistente consegnava solo parte della documentazione.
Il Tribunale di Catanzaro ritiene innanzitutto ammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. in quanto non esiste altro rimedio cautelare tipico per ottenere tutela al diritto azionato. Inoltre il Giudice ritiene sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Quanto al fumus ossia alla verosimiglianza del diritto fatto valere, il Tribunale rileva che l’art. 2235 c.c. vieta a chi ha prestato la propria opera professionale di trattenere le cose ed i documenti ricevuti, se non per il tempo necessario a tutelare i propri diritti nonché che l’articolo 25 del codice deontologico dei commercialisti, con una previsione ancora più restrittiva rispetto al disposto dell’art. 2235 c.c., pone il divieto di ritenere i documenti e gli atti ricevuti dal cliente a causa del mancato pagamento degli onorari o per il mancato rimborso delle spese anticipate. Nel caso in esame poi il professionista si è assunto in udienza l’impegno restitutorio ammettendo dunque l’esistenza del diritto azionato.
Quanto al periculum ossia al timore che il proprio diritto sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, il Tribunale evidenzia che, per costante orientamento giurisprudenziale, il pregiudizio può ritenersi imminente quando minacci di verificarsi da un momento all’altro ed irreparabile quando, ove si verifichi, non sia possibile porvi rimedio con gli strumenti risarcitori esistenti, non essendo questi, in relazione alle effettive condizioni in cui si è venuta a trovare la persona, in grado di ripristinare integralmente lo “status quo ante”. Irreparabile è, dunque, il pregiudizio in tutto o in parte irrisarcibile, esclusa essendo anche la forma del risarcimento del danno per equivalente, precisando che trattasi, di fattispecie che ricorre ove l’istante abbia a disposizione strumenti risarcitori per la riparazione del pregiudizio sofferto, ma gli stessi non appaiano in grado di assicurare una tutela satisfattoria completa, con conseguente determinarsi di uno “scarto intollerabile” tra danno subito e danno risarcito (trib. Catanzaro sez II 10.02.2012). Nel caso in esame il Tribunale riconosce il pregiudizio che la società ricorrente potrebbe subire dal protrarsi di tale mancata consegna, essendo la summenzionata documentazione necessaria per il rispetto degli obblighi fiscali imposti dalla legge, quali il pagamento delle imposte e la redazione delle relative dichiarazioni dei redditi.
In conclusione il ricorso ex art. 700 c.p.c. viene accolto e il Professionista condannato all’immediata consegna della documentazione in suo possesso.

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Il resistente, benché non costituito, compariva personalmente alla prima udienza assumendosi l’impegno di riconsegnare tutta la documentazione in suo possesso.
Senonché la società evidenziava che nonostante i solleciti effettuati, il resistente consegnava solo parte della documentazione.
Il Tribunale di Catanzaro ritiene innanzitutto ammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. in quanto non esiste altro rimedio cautelare tipico per ottenere tutela al diritto azionato. Inoltre il Giudice ritiene sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Quanto al fumus ossia alla verosimiglianza del diritto fatto valere, il Tribunale rileva che l’art. 2235 c.c. vieta a chi ha prestato la propria opera professionale di trattenere le cose ed i documenti ricevuti, se non per il tempo necessario a tutelare i propri diritti nonché che l’articolo 25 del codice deontologico dei commercialisti, con una previsione ancora più restrittiva rispetto al disposto dell’art. 2235 c.c., pone il divieto di ritenere i documenti e gli atti ricevuti dal cliente a causa del mancato pagamento degli onorari o per il mancato rimborso delle spese anticipate. Nel caso in esame poi il professionista si è assunto in udienza l’impegno restitutorio ammettendo dunque l’esistenza del diritto azionato.
Quanto al periculum ossia al timore che il proprio diritto sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, il Tribunale evidenzia che, per costante orientamento giurisprudenziale, il pregiudizio può ritenersi imminente quando minacci di verificarsi da un momento all’altro ed irreparabile quando, ove si verifichi, non sia possibile porvi rimedio con gli strumenti risarcitori esistenti, non essendo questi, in relazione alle effettive condizioni in cui si è venuta a trovare la persona, in grado di ripristinare integralmente lo “status quo ante”. Irreparabile è, dunque, il pregiudizio in tutto o in parte irrisarcibile, esclusa essendo anche la forma del risarcimento del danno per equivalente, precisando che trattasi, di fattispecie che ricorre ove l’istante abbia a disposizione strumenti risarcitori per la riparazione del pregiudizio sofferto, ma gli stessi non appaiano in grado di assicurare una tutela satisfattoria completa, con conseguente determinarsi di uno “scarto intollerabile” tra danno subito e danno risarcito (trib. Catanzaro sez II 10.02.2012). Nel caso in esame il Tribunale riconosce il pregiudizio che la società ricorrente potrebbe subire dal protrarsi di tale mancata consegna, essendo la summenzionata documentazione necessaria per il rispetto degli obblighi fiscali imposti dalla legge, quali il pagamento delle imposte e la redazione delle relative dichiarazioni dei redditi.
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