Contratti in nero: le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016
La Legge di Stabilità 2016 è intervenuta anche per dirimere la questione sorta in seguito alla sentenza di incostituzionalità del Decreto Legislativo 23/2011.
Come molti ricorderanno, infatti, l’art. 3 comma 8 e 9 del Decreto Legislativo 23/2011 aveva introdotto la possibilità per gli inquilini totalmente o parzialmente “in nero” di recarsi direttamente all’Agenzia delle Entrate a registrare il contratto (o dichiarare i reali importi del canone di locazione) e ottenere, in cambio, una riduzione del canone pari a circa l’80% di quanto dovuto.
Successivamente, però, la Corte Costituzionale con sentenza n. 50/2014 ha dichiarato prima l’illegittimità costituzionale delle disposizioni richiamate e poi con sentenza n. 169/15 del 16/7/2015 anche dell’art. 5 comma 1 ter del d.l. n. 47/2014 che ne aveva “fatti salvi gli effetti”, fino al 31.12.2015.
Come sopra accennato la legge di stabilità 2016 ha ora previsto all’art. 13 c. 5 che “Per i conduttori che, per gli effetti della disciplina di cui all’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, prorogati dall’articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, hanno versato, nel periodo intercorso dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del 2011 al giorno 16 luglio 2015, il canone annuo di locazione nella misura stabilita dalla disposizione di cui al citato articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011, l’importo del canone di locazione dovuto ovvero dell’indennità di occupazione maturata, su base annua, è pari al triplo della rendita catastale dell’immobile, nel periodo considerato“.
Si spera che tale intervento ponga fine a tale bizzarra vicenda.
Contratti in nero: le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016
La Legge di Stabilità 2016 è intervenuta anche per dirimere la questione sorta in seguito alla sentenza di incostituzionalità del Decreto Legislativo 23/2011.
Come molti ricorderanno, infatti, l’art. 3 comma 8 e 9 del Decreto Legislativo 23/2011 aveva introdotto la possibilità per gli inquilini totalmente o parzialmente “in nero” di recarsi direttamente all’Agenzia delle Entrate a registrare il contratto (o dichiarare i reali importi del canone di locazione) e ottenere, in cambio, una riduzione del canone pari a circa l’80% di quanto dovuto.
Successivamente, però, la Corte Costituzionale con sentenza n. 50/2014 ha dichiarato prima l’illegittimità costituzionale delle disposizioni richiamate e poi con sentenza n. 169/15 del 16/7/2015 anche dell’art. 5 comma 1 ter del d.l. n. 47/2014 che ne aveva “fatti salvi gli effetti”, fino al 31.12.2015.
Come sopra accennato la legge di stabilità 2016 ha ora previsto all’art. 13 c. 5 che “Per i conduttori che, per gli effetti della disciplina di cui all’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, prorogati dall’articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, hanno versato, nel periodo intercorso dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del 2011 al giorno 16 luglio 2015, il canone annuo di locazione nella misura stabilita dalla disposizione di cui al citato articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011, l’importo del canone di locazione dovuto ovvero dell’indennità di occupazione maturata, su base annua, è pari al triplo della rendita catastale dell’immobile, nel periodo considerato“.
Si spera che tale intervento ponga fine a tale bizzarra vicenda.
Recent posts.
Ritardo di 40 minuti al lavoro, vigilante licenziato: per la Cassazione il provvedimento è legittimo
Un uomo impiegato in attività di sicurezza presso una banca ha impugnato in tribunale il suo licenziamento, avvenuto a causa di un ritardo di 40 minuti. Se in primo grado il suo ricorso era stato [...]
Nella pronuncia del 4 Novembre la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo sottoporre il personale sanitario a eccessivi turni di reperibilità. Questo viene annunciato dal Codacons che riporta un’ordinanza della Corte di Cassazione riconoscendo [...]
Con la sentenza n. 30532/24 RG. n. 3103/2024, la Corte di Cassazione Sez III. Penale si è pronunciata sul ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Lecce in data 05/07/2023, annullando quest'ultima [...]
Recent posts.
Ritardo di 40 minuti al lavoro, vigilante licenziato: per la Cassazione il provvedimento è legittimo
Un uomo impiegato in attività di sicurezza presso una banca ha impugnato in tribunale il suo licenziamento, avvenuto a causa di un ritardo di 40 minuti. Se in primo grado il suo ricorso era stato [...]
Nella pronuncia del 4 Novembre la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo sottoporre il personale sanitario a eccessivi turni di reperibilità. Questo viene annunciato dal Codacons che riporta un’ordinanza della Corte di Cassazione riconoscendo [...]