Diritto penale
Published On: 26 Luglio 2012Categories: Articoli, Diritto Penale

Elementi del delitto di truffa: artifizi e raggiri

Affinchè si configuri il delitto di truffa di cui all’art. 640 c.p. è necessario che un soggetto, inducendo al vittima in errore tramite artifizi e raggiri procuri a sé o ad altro soggetto un ingiusto profitto o un altrui danno.

L’artifizio è collegabile alla “mise en scène” e, cioè, ad una trasformazione della realtà, diretta a far ritenere “esistente l’inesistente” oppure nascondere l’esistenza stessa; nel raggiro invece vi sarebbe un’aggressione dell’altrui psiche, tramite un’attività menzognera ed ingegnosa, finalizzata ad indurre in errore.

La presenza nella fattispecie concreta degli artifizi è raggiri è importante soprattutto in relazione alla truffa contrattuale in quanto la mancanza degli stessi comporta che la fattispecie non abbia rilevanza penalistica ed invece acquisti rilevanza unicamente sul piano civilistico.

In un caso pratico da me patrocinato,   il soggetto, imputato del delitto di truffa perché aveva ricevuto del denaro impegnandosi per promuovere un brano musicale in diverse trasmissioni RAI per un ragazzo esordiente, è stato assolto perché non è emerso nel corso del dibattimento alcun elemento atto a dimostrare che l’imputato avesse raggirato il ragazzo ed anzi si era dimostrato che l’imputato di fatto svolgeva il lavoro di agente per diversi “aspiranti cantanti”.

Pertanto, il Tribunale di Roma ha ritenuto che la condotta in esame non avesse rilevanza penale in quanto non connotata in ulteriore attività simulatrice o dissimulatrice, e, soprattutto perché l’impegno dell’imputato a promuovere il brano musicale in trasmissioni televisive si concreta in una obbligazione di risultato avente rilevanza solo sul piano civilistico.

 

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Published On: 26 Luglio 2012Categories: Articoli, Diritto PenaleBy

Elementi del delitto di truffa: artifizi e raggiri

Affinchè si configuri il delitto di truffa di cui all’art. 640 c.p. è necessario che un soggetto, inducendo al vittima in errore tramite artifizi e raggiri procuri a sé o ad altro soggetto un ingiusto profitto o un altrui danno.

L’artifizio è collegabile alla “mise en scène” e, cioè, ad una trasformazione della realtà, diretta a far ritenere “esistente l’inesistente” oppure nascondere l’esistenza stessa; nel raggiro invece vi sarebbe un’aggressione dell’altrui psiche, tramite un’attività menzognera ed ingegnosa, finalizzata ad indurre in errore.

La presenza nella fattispecie concreta degli artifizi è raggiri è importante soprattutto in relazione alla truffa contrattuale in quanto la mancanza degli stessi comporta che la fattispecie non abbia rilevanza penalistica ed invece acquisti rilevanza unicamente sul piano civilistico.

In un caso pratico da me patrocinato,   il soggetto, imputato del delitto di truffa perché aveva ricevuto del denaro impegnandosi per promuovere un brano musicale in diverse trasmissioni RAI per un ragazzo esordiente, è stato assolto perché non è emerso nel corso del dibattimento alcun elemento atto a dimostrare che l’imputato avesse raggirato il ragazzo ed anzi si era dimostrato che l’imputato di fatto svolgeva il lavoro di agente per diversi “aspiranti cantanti”.

Pertanto, il Tribunale di Roma ha ritenuto che la condotta in esame non avesse rilevanza penale in quanto non connotata in ulteriore attività simulatrice o dissimulatrice, e, soprattutto perché l’impegno dell’imputato a promuovere il brano musicale in trasmissioni televisive si concreta in una obbligazione di risultato avente rilevanza solo sul piano civilistico.

 

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