
Percorsi terapeutici per genitori in conflitto: il sì del Tribunale di Roma
Il Tribunale di Roma con sentenza del 13 novembre 2015 ha onerato le parti di proseguire il percorso terapeutico di coppia intrapreso in vista del primario interesse del minore a crescere in un ambiente sereno ed equilibrato.
Tale pronuncia si pone in netto contrasto al recente orientamento della Cassazione per il quale la prescrizione ai genitori di un percorso psicoterapeutico di sostegno alla genitorialità costituisce una violazione della libertà personale (Cass. Sentenza n. 13506/2015).
Il fatto da cui scaturisce la sentenza riguarda una situazione familiare caratterizzata da una forte conflittualità dei coniugi che purtroppo ricorre spesso nelle separazioni giudiziali.
Nel caso di specie, i genitori avevano addirittura smesso di dialogare direttamente tra loro e avevano affidato alla figlia minore l’inopportuno compito di messaggera, ragion per cui l’ordinanza presidenziale aveva cercato di rimediare onerando la coppia ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità con l’aiuto dei Servizi Sociali.
Il Tribunale con la pronuncia in commento ha escluso che il percorso psicoterapeutico prescritto a sostegno della genitorialità per il superamento di una situazione conflittuale possa essere considerato una violazione della libertà personale del genitore in quanto “trattasi di un onere, ovverosia di una facoltà che essendo condizionata ad un adempimento non è mai, essendo prevista nell’interesse dello stesso soggetto onerato, obbligatoria tanto è vero che è priva di conseguenze sanzionatorie personali nel caso in cui rimanga inattuata, ricadendone semmai gli effetti sul regime di affido applicabile, sia perché è insuscettibile di esecuzione coattiva trattandosi esclusivamente della condizione posta dal giudice per il raggiungimento della pienezza dei paritetici poteri genitoriali nei confronti dei figli introdotta dalla novella 54/2006, sia perché trattasi dello strumento attraverso il quale si pongono le condizioni per una crescita il più possibile equilibrata e serena della prole in ragione della tutela del superiore interesse del minore che il giudice della famiglia è chiamato in prima istanza a salvaguardare”.

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