Published On: 8 Dicembre 2015Categories: Articoli, Diritto civile, Gavril Zaccaria

“Circolazione” di un veicolo: la definizione del concetto da parte della Cassazione

Con sentenza n. 24622/2015 è richiesto alla Suprema Corte di definire il concetto di “circolazione” rispetto all’ambito di applicazione della Legge n. 990/1969 ed in particolare se la manovra d’un braccio meccanico montato su un autocarro rientri o meno nel concetto di circolazione.

Nel caso in esame un autocarro sul quale era montato un braccio meccanico, durante i lavori di costruzione di un immobile ed all’interno dei relativo cantiere, urtava i soprastanti cavi dell’alta tensione, causando la morte per folgorazione di un operaio.

Più nel dettaglio la Corte si trova a dover precisare se sia possibile o meno esperire azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice e di conseguenza l’applicabilità delle norme di cui alla Legge 24.12.1969 n. 990.

La Suprema Corte ricorda che la questione è stata già decisa dalle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 8620 del 29/04/2015) così affermando: “il concetto di circolazione stradale di cui all’art. 2054 cod. civ. include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade. Ne consegue che per l’operatività della garanzia per R.C.A. è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l’uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo

Secondo Gli Ermellini tale principio è valido anche quando il danno è provocato da un braccio meccanico che è parte del veicolo assicurato in quanto dal punto di vista giuridico non può distinguersi tra movimento dell’intera massa dei veicolo e movimento d’una sua parte.

Conseguentemente i danneggiati avevano diretto di promuovere aziona diretta contro la compagnia.

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Published On: 8 Dicembre 2015Categories: Articoli, Diritto civile, Gavril ZaccariaBy

“Circolazione” di un veicolo: la definizione del concetto da parte della Cassazione

Con sentenza n. 24622/2015 è richiesto alla Suprema Corte di definire il concetto di “circolazione” rispetto all’ambito di applicazione della Legge n. 990/1969 ed in particolare se la manovra d’un braccio meccanico montato su un autocarro rientri o meno nel concetto di circolazione.

Nel caso in esame un autocarro sul quale era montato un braccio meccanico, durante i lavori di costruzione di un immobile ed all’interno dei relativo cantiere, urtava i soprastanti cavi dell’alta tensione, causando la morte per folgorazione di un operaio.

Più nel dettaglio la Corte si trova a dover precisare se sia possibile o meno esperire azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice e di conseguenza l’applicabilità delle norme di cui alla Legge 24.12.1969 n. 990.

La Suprema Corte ricorda che la questione è stata già decisa dalle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 8620 del 29/04/2015) così affermando: “il concetto di circolazione stradale di cui all’art. 2054 cod. civ. include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade. Ne consegue che per l’operatività della garanzia per R.C.A. è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l’uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo

Secondo Gli Ermellini tale principio è valido anche quando il danno è provocato da un braccio meccanico che è parte del veicolo assicurato in quanto dal punto di vista giuridico non può distinguersi tra movimento dell’intera massa dei veicolo e movimento d’una sua parte.

Conseguentemente i danneggiati avevano diretto di promuovere aziona diretta contro la compagnia.

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