La relata di notifica ex art. 143 c.p.c.
In tal caso la notifica si eseguirà mediante deposito di una copia dell’atto presso la sede del comune dell’ultima residenza e – se anche questa non è conosciuta – del comune di nascita del destinatario.
L’Avvocato per provvedere alla notifica ai sensi dell’art. 143 I comma c.p.c. a mezzo ufficiale giudiziario, dovrà necessariamente redigere la seguente relata di notifica:
– Relata di notifica ax art. 143 c.p.c.
Non senza segnalare che:
– la notifica si perfeziona nei confronti del destinatario solo dopo venti giorni dal compimento delle formalità prescritte;
– a norma dell’art. 143 II comma c.p.c. qualora dovessero essere sconosciuti l’ultima residenza ed il luogo di nascita, l’Ufficiale Giudiziario provvederà a consegnare copia dell’atto al pubblico ministero.
La relata di notifica ex art. 143 c.p.c.
In tal caso la notifica si eseguirà mediante deposito di una copia dell’atto presso la sede del comune dell’ultima residenza e – se anche questa non è conosciuta – del comune di nascita del destinatario.
L’Avvocato per provvedere alla notifica ai sensi dell’art. 143 I comma c.p.c. a mezzo ufficiale giudiziario, dovrà necessariamente redigere la seguente relata di notifica:
– Relata di notifica ax art. 143 c.p.c.
Non senza segnalare che:
– la notifica si perfeziona nei confronti del destinatario solo dopo venti giorni dal compimento delle formalità prescritte;
– a norma dell’art. 143 II comma c.p.c. qualora dovessero essere sconosciuti l’ultima residenza ed il luogo di nascita, l’Ufficiale Giudiziario provvederà a consegnare copia dell’atto al pubblico ministero.
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