
Cessione del contratto di locazione ad uso abitativo. Il consenso deve risultare da un atto scritto
Nel giudizio in oggetto la ricorrente riteneva di essere l’unica e legittima conduttrice di un immobile avuto in comodato dall’originario conduttore. Il proprietario dell’edificio non avrebbe eccepito alcunché in ordine alla provenienza del pagamento del canone da un soggetto estraneo al rapporto, costituendo tale circostanza un’accettazione tacita del proprietario in merito al subentro della ricorrente nella locazione in corso.
Tuttavia, il Tribunale di Milano, rigettando il ricorso, precisa che “la cessione del contratto realizza una modificazione soggettiva del rapporto, pertanto in tal caso debbono essere osservate per il negozio di cessione le stesse forme prescritte per il contratto al quale si riferisce; quindi, dato che il contratto di locazione ad uso abitativo richiede la forma scritta come requisito di validità del contrato, ex art. 1, comma IV, l. 431/1998, affinché il cessionario possa acquistare i relativi diritti il consenso del contraente ceduto deve risultare da atto scritto”.
Sentenza del Tribunale Civile di Milano n. 6103/2012 del 23.05.2012
Sergio Scicchitano

Cessione del contratto di locazione ad uso abitativo. Il consenso deve risultare da un atto scritto
Nel giudizio in oggetto la ricorrente riteneva di essere l’unica e legittima conduttrice di un immobile avuto in comodato dall’originario conduttore. Il proprietario dell’edificio non avrebbe eccepito alcunché in ordine alla provenienza del pagamento del canone da un soggetto estraneo al rapporto, costituendo tale circostanza un’accettazione tacita del proprietario in merito al subentro della ricorrente nella locazione in corso.
Tuttavia, il Tribunale di Milano, rigettando il ricorso, precisa che “la cessione del contratto realizza una modificazione soggettiva del rapporto, pertanto in tal caso debbono essere osservate per il negozio di cessione le stesse forme prescritte per il contratto al quale si riferisce; quindi, dato che il contratto di locazione ad uso abitativo richiede la forma scritta come requisito di validità del contrato, ex art. 1, comma IV, l. 431/1998, affinché il cessionario possa acquistare i relativi diritti il consenso del contraente ceduto deve risultare da atto scritto”.
Sentenza del Tribunale Civile di Milano n. 6103/2012 del 23.05.2012
Sergio Scicchitano
Recent posts.
Il dibattito giurisprudenziale in merito alla figura giuridica del mutuo c.d. solutorio è stato risolto con la recente sentenza n. 5841 del 05.03.2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. A differenza di quello tradizionale [...]
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3 del 27 marzo 2025 (R.G. 27791/2024), ha affrontato una questione di rilevante importanza in materia di confisca di prevenzione, riguardante i beni che vengono ritenuti fittiziamente intestati a [...]
La sentenza n. 7299 del 19 marzo 2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione affronta in modo articolato il tema del frazionamento abusivo del credito, un principio ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, [...]
Recent posts.
Il dibattito giurisprudenziale in merito alla figura giuridica del mutuo c.d. solutorio è stato risolto con la recente sentenza n. 5841 del 05.03.2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. A differenza di quello tradizionale [...]
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3 del 27 marzo 2025 (R.G. 27791/2024), ha affrontato una questione di rilevante importanza in materia di confisca di prevenzione, riguardante i beni che vengono ritenuti fittiziamente intestati a [...]