La richiesta di riesame personale
Il difensore dell’indagato/imputato sottoposto a misura coercitiva, il quale intenda chiedere l’annullamento dell’ordinanza applicativa della predetta misura, può avanzare richiesta di riesame secondo la formula che segue:
– Richiesta di riesame personale ex art. 309 c.p.p.
Non senza sottolineare che:
– La richiesta deve essere presentata entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento che si impugna;
– La richiesta di riesame può essere presentata anche priva di motivi, con riserva di enunciare i motivi in un successivo momento o comunque in sede di udienza;
– Il procedimento si svolge in camera di consiglio, nelle forme ex art. 127 c.p.p.;
– Contro le decisioni emesse ai sensi dell’art. 309 c.p.p. è possibile proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento.
La richiesta di riesame personale
Il difensore dell’indagato/imputato sottoposto a misura coercitiva, il quale intenda chiedere l’annullamento dell’ordinanza applicativa della predetta misura, può avanzare richiesta di riesame secondo la formula che segue:
– Richiesta di riesame personale ex art. 309 c.p.p.
Non senza sottolineare che:
– La richiesta deve essere presentata entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento che si impugna;
– La richiesta di riesame può essere presentata anche priva di motivi, con riserva di enunciare i motivi in un successivo momento o comunque in sede di udienza;
– Il procedimento si svolge in camera di consiglio, nelle forme ex art. 127 c.p.p.;
– Contro le decisioni emesse ai sensi dell’art. 309 c.p.p. è possibile proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento.
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