Diritto fallimentare
Published On: 21 Febbraio 2015Categories: Articoli, Formulario, Formulario Civile

L'atto di citazione in appello

Chiunque voglia impugnare una sentenza emessa da un Tribunale secondo il rito ordinario civile deve notificare alla controparte un atto secondo la formula che segue:

– Atto di citazione in Appello

Non senza segnalare che:

– L’atto di appello deve contenere le indicazioni prescritte dall’art. 163 c.p.c.; le stesse della citazione di I grado.

– Ai sensi dell’art. 342 c.p.c. l’appello deve contenere a pena d’inammissibilità:

1) l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;

2) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

– Tra la data di notifica della citazione e la data di udienza devono intercorrere termini liberi non inferiori a 90 giorni se il luogo di notificazione si trova in Italia;

– L’appellante deve costituirsi in giudizio entro 10 giorni dalla notifica dell’atto di appello inserendo nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata;

– Ai sensi dell’art. 348 c.p.c. l’appello è dichiarato improcedibile:

a) se l’appellante non si costituisce nei termini;

b) se l’appellante non compare alla prima udienza e neppure alla successiva udienza fissata dal Collegio a seguito della sua mancata comparizione.

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Published On: 21 Febbraio 2015Categories: Articoli, Formulario, Formulario CivileBy

L'atto di citazione in appello

Chiunque voglia impugnare una sentenza emessa da un Tribunale secondo il rito ordinario civile deve notificare alla controparte un atto secondo la formula che segue:

– Atto di citazione in Appello

Non senza segnalare che:

– L’atto di appello deve contenere le indicazioni prescritte dall’art. 163 c.p.c.; le stesse della citazione di I grado.

– Ai sensi dell’art. 342 c.p.c. l’appello deve contenere a pena d’inammissibilità:

1) l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;

2) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

– Tra la data di notifica della citazione e la data di udienza devono intercorrere termini liberi non inferiori a 90 giorni se il luogo di notificazione si trova in Italia;

– L’appellante deve costituirsi in giudizio entro 10 giorni dalla notifica dell’atto di appello inserendo nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata;

– Ai sensi dell’art. 348 c.p.c. l’appello è dichiarato improcedibile:

a) se l’appellante non si costituisce nei termini;

b) se l’appellante non compare alla prima udienza e neppure alla successiva udienza fissata dal Collegio a seguito della sua mancata comparizione.

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