"Ottobre Fallimentare": lo scioglimento dai contratti pendenti alla presentazione della domanda per il concordato
Il Decreto Legge n. 83 del 27 giugno 2015 recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”, convertito in legge con modifiche con la legge 6 agosto 2015, n. 132, ha sostanzialmente modificato l’art. 169 bis della Legge Fallimentare, concernente la possibilità riconosciuta al debitore istante per il concordato preventivo l’autorizzazione a sciogliersi dai contratti “in corso di esecuzione”.
Con l’art. 8 del D.L. di riforma in esame (“contratti pendenti nel concordato preventivo”) sono state apportate le seguenti modifiche all’art. 169 bis della Legge Fallimentare:
a. In primo luogo è stata modificata la stessa rubrica da << contratti in corso di esecuzione>> a << contratti pendenti>>.
Si tratta di una modifica quanto mai opportuna in quanto con essa, al fine di superare i dubbi interpretativi sorti riguardo alla precedente formulazione della rubrica (<< contratti in corso di esecuzione>>), si è inteso chiarire che oggetto dell’articolo in esame sono soltanto in contratti non ancora eseguiti o non completamente eseguiti da entrambi i contraenti;
b. È stato completamente riformulato il primo comma, prevedendo che con il ricorso ex art. 161 della L.F. o anche successivamente il debitore possa chiedere che il Tribunale o, dopo il provvedimento di ammissione al concordato, il Giudice Delegato – con decreto motivato, sentito l’altro contraente ed assunte, ove occorra, sommarie informazioni – lo autorizzi a sciogliersi dai contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data di presentazione del ricorso.
È previsto inoltre che, sempre su richiesta del debitore, può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni prorogabili per una sola volta.
Gli effetti dello scioglimento o della sospensione del contratto decorrono dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo;
c. È stato integrato il secondo comma con la previsione che i crediti sorti durante la procedura in esecuzione di contratti ancora in corso hanno natura di crediti prededucibili;
d. È stato aggiunto all’art. 169 bis L.F. un ulteriore comma riguardante, in modo specifico, il contratto di locazione finanziaria e gli effetti del relativo scioglimento ai sensi primo comma, nella sua nuova formulazione, dello stesso art. 169 bis.
Ad un tale riguardo è stato previsto che, in caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ma è obbligato a versare al debitore l’eventuale differenza tra la maggior somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene a valori di mercato ed il credito residuo in linea capitale.
Tale differenza, spettante al debitore, è acquisita alla procedura.
È previsto, inoltre, che il concedente, a sua volta, può far valere un suo credito – da soddisfare come credito anteriore al concordato – costituito dalla differenza fra il credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene.
Sostanzialmente, a quest’ultimo riguardo, può rilevarsi che con la modifica introdotta dalla riforma è stata estesa al concordato preventivo la disciplina del contratto di locazione finanziaria già prevista per il fallimento.
Inoltre, esaminando nel suo complesso l’avvenuta riforma dell’art. 169 bis della Legge Fallimentare, si evidenzia come il legislatore, proprio nel tentativo di fugare ogni dubbio interpretativo, ha voluto indicare con precisione gli elementi sui quali – il Tribunale o il Giudice Delegato – devono fondare l’eventuale provvedimento di autorizzazione del debitore allo scioglimento dal contratto.
Infatti non sembrano essere più sufficienti le considerazioni svolte dal debitore nella sua richiesta di scioglimento e il parere eventualmente favorevole reso dal commissario giudiziale.
Ad un tale riguardo si evidenzia che, stando alla precedente formulazione dell’articolo, appariva evidente come – rispetto alla richiesta di scioglimento dal contratto formulata dal debitore – l’altro contraente non avesse alcun modo di formulare eventuali osservazione.
Il procedimento autorizzativo, infatti, si esauriva nella richiesta del debitore, nel parere espresso dal commissario giudiziale e nel conseguente provvedimento emesso dal Tribunale Fallimentare.
L’altro contraente, pertanto, si trovava a subire le scelte adottate dal debitore e dalla procedura senza poter svolgere alcun tipo di osservazione.
Ora invece, per effetto dell’intervenuta riforma, è previsto che il Tribunale deve decidere dopo avere sentito l’altro contraente e dopo avere assunto, ove necessarie, sommarie informazioni.
Inoltre, dovendo in decreto autorizzativo essere “motivato”, il Tribunale è ora tenuto a dar conto della propria decisione, non essendo più sufficiente un decreto limitato alla sola autorizzazione.
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Con l’art. 8 del D.L. di riforma in esame (“contratti pendenti nel concordato preventivo”) sono state apportate le seguenti modifiche all’art. 169 bis della Legge Fallimentare:
a. In primo luogo è stata modificata la stessa rubrica da << contratti in corso di esecuzione>> a << contratti pendenti>>.
Si tratta di una modifica quanto mai opportuna in quanto con essa, al fine di superare i dubbi interpretativi sorti riguardo alla precedente formulazione della rubrica (<< contratti in corso di esecuzione>>), si è inteso chiarire che oggetto dell’articolo in esame sono soltanto in contratti non ancora eseguiti o non completamente eseguiti da entrambi i contraenti;
b. È stato completamente riformulato il primo comma, prevedendo che con il ricorso ex art. 161 della L.F. o anche successivamente il debitore possa chiedere che il Tribunale o, dopo il provvedimento di ammissione al concordato, il Giudice Delegato – con decreto motivato, sentito l’altro contraente ed assunte, ove occorra, sommarie informazioni – lo autorizzi a sciogliersi dai contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data di presentazione del ricorso.
È previsto inoltre che, sempre su richiesta del debitore, può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni prorogabili per una sola volta.
Gli effetti dello scioglimento o della sospensione del contratto decorrono dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo;
c. È stato integrato il secondo comma con la previsione che i crediti sorti durante la procedura in esecuzione di contratti ancora in corso hanno natura di crediti prededucibili;
d. È stato aggiunto all’art. 169 bis L.F. un ulteriore comma riguardante, in modo specifico, il contratto di locazione finanziaria e gli effetti del relativo scioglimento ai sensi primo comma, nella sua nuova formulazione, dello stesso art. 169 bis.
Ad un tale riguardo è stato previsto che, in caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ma è obbligato a versare al debitore l’eventuale differenza tra la maggior somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene a valori di mercato ed il credito residuo in linea capitale.
Tale differenza, spettante al debitore, è acquisita alla procedura.
È previsto, inoltre, che il concedente, a sua volta, può far valere un suo credito – da soddisfare come credito anteriore al concordato – costituito dalla differenza fra il credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene.
Sostanzialmente, a quest’ultimo riguardo, può rilevarsi che con la modifica introdotta dalla riforma è stata estesa al concordato preventivo la disciplina del contratto di locazione finanziaria già prevista per il fallimento.
Inoltre, esaminando nel suo complesso l’avvenuta riforma dell’art. 169 bis della Legge Fallimentare, si evidenzia come il legislatore, proprio nel tentativo di fugare ogni dubbio interpretativo, ha voluto indicare con precisione gli elementi sui quali – il Tribunale o il Giudice Delegato – devono fondare l’eventuale provvedimento di autorizzazione del debitore allo scioglimento dal contratto.
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