Diritto civile
Published On: 3 Ottobre 2015Categories: Articoli, Diritto civile, Gabriella Piro

Credito al consumo e contratti di compravendita: quale tutela per il consumatore?

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19522/2015 depositata in data 30 settembre 2015, è tornata ad analizzare il problema relativo al collegamento negoziale tra i contratti di finanziamento ed i contratti di compravendita.

La vicenda trae origine dalla mancata consegna di un bene a seguito della sottoscrizione contestuale di un contratto di compravendita e di un contratto di finanziamento per l’acquisto del bene stesso.

L’acquirente aveva convenuto così in giudizio il finanziatore chiedendo la risoluzione del contratto e la conseguente insussistenza della pretesa restitutoria, da configurarsi a carico del venditore inadempiente.

Sia il Giudice di prime cure sia la Corte d’Appello successivamente adita avevano rigettato la domanda attorea sul presupposto che non esistesse collegamento tra il contratto di finanziamento oggetto della causa e il contratto di compravendita sottoscritto con il debitore.

La Suprema Corte, investita della questione, a seguito del ricorso presentato dall’acquirente, ha affermato con la sentenza in commento che esiste ex lege un collegamento negoziale a carattere funzionale tra contratto di credito al consumo e contratto di acquisto, al fine di tutelare la parte comune ai due contratti, vale a dire il consumatore.

Il fondamento del collegamento è insito nel fatto che uno dei due negozi trova la propria causa nell’altro, a prescindere dalla sussistenza di una esclusiva del finanziatore per la concessione del credito ai clienti dei fornitori.

La Suprema Corte ha così cassato la sentenza impugnata, consentendo al consumatore di far sì che il grave inadempimento del venditore producesse degli effetti sul contratto concluso con il fornitore.

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Published On: 3 Ottobre 2015Categories: Articoli, Diritto civile, Gabriella PiroBy

Credito al consumo e contratti di compravendita: quale tutela per il consumatore?

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19522/2015 depositata in data 30 settembre 2015, è tornata ad analizzare il problema relativo al collegamento negoziale tra i contratti di finanziamento ed i contratti di compravendita.

La vicenda trae origine dalla mancata consegna di un bene a seguito della sottoscrizione contestuale di un contratto di compravendita e di un contratto di finanziamento per l’acquisto del bene stesso.

L’acquirente aveva convenuto così in giudizio il finanziatore chiedendo la risoluzione del contratto e la conseguente insussistenza della pretesa restitutoria, da configurarsi a carico del venditore inadempiente.

Sia il Giudice di prime cure sia la Corte d’Appello successivamente adita avevano rigettato la domanda attorea sul presupposto che non esistesse collegamento tra il contratto di finanziamento oggetto della causa e il contratto di compravendita sottoscritto con il debitore.

La Suprema Corte, investita della questione, a seguito del ricorso presentato dall’acquirente, ha affermato con la sentenza in commento che esiste ex lege un collegamento negoziale a carattere funzionale tra contratto di credito al consumo e contratto di acquisto, al fine di tutelare la parte comune ai due contratti, vale a dire il consumatore.

Il fondamento del collegamento è insito nel fatto che uno dei due negozi trova la propria causa nell’altro, a prescindere dalla sussistenza di una esclusiva del finanziatore per la concessione del credito ai clienti dei fornitori.

La Suprema Corte ha così cassato la sentenza impugnata, consentendo al consumatore di far sì che il grave inadempimento del venditore producesse degli effetti sul contratto concluso con il fornitore.

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