Diritto civile
Published On: 14 Giugno 2015Categories: Articoli, Diritto civile

Omesso pagamento contributi: la Cassazione su prescrizione e sanzioni

La vicenda ha ad oggetto l’opposizione proposta avverso l’intimazione di pagamento di una cartella esattoriale emessa per il mancato versamento di contributi assicurativi e somme aggiuntive relativi agli anni 1988 e 1989.

La Suprema Corte con sentenza 11749/15 conferma l’operatività del termine breve quinquennale, precisando che le somme aggiuntive appartengono alla categoria delle sanzioni civili e vengono applicate automaticamente in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi assicurativi.

Trattasi, dunque, di una somma predeterminata il cui credito sorge alla scadenza del termine legale del pagamento; di conseguenza l’omesso o ritardato pagamento dei contributi non possono non riguardare anche le somme aggiuntive.

Del resto: “In materia previdenziale, le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l’omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sono sanzioni civili che, in ragione della loro legislativamente prevista automaticità, rimangono funzionalmente connesse all’omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali, sì che gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento a tale ultimo credito, si estendono, automaticamente, anche al credito per sanzioni civili”.

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Published On: 14 Giugno 2015Categories: Articoli, Diritto civileBy

Omesso pagamento contributi: la Cassazione su prescrizione e sanzioni

La vicenda ha ad oggetto l’opposizione proposta avverso l’intimazione di pagamento di una cartella esattoriale emessa per il mancato versamento di contributi assicurativi e somme aggiuntive relativi agli anni 1988 e 1989.

La Suprema Corte con sentenza 11749/15 conferma l’operatività del termine breve quinquennale, precisando che le somme aggiuntive appartengono alla categoria delle sanzioni civili e vengono applicate automaticamente in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi assicurativi.

Trattasi, dunque, di una somma predeterminata il cui credito sorge alla scadenza del termine legale del pagamento; di conseguenza l’omesso o ritardato pagamento dei contributi non possono non riguardare anche le somme aggiuntive.

Del resto: “In materia previdenziale, le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l’omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sono sanzioni civili che, in ragione della loro legislativamente prevista automaticità, rimangono funzionalmente connesse all’omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali, sì che gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento a tale ultimo credito, si estendono, automaticamente, anche al credito per sanzioni civili”.

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