Furto: la Cassazione sull'insussistenza del mezzo fraudolento
La IV Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 16685/15, depositata il 21 aprile u.s., si è espressa in materia di furto, enunciando il principio di diritto secondo il quale il mero nascondimento della merce sulla persona, all’interno di un comune indumento, non è idoneo e sufficiente ad integrare l’aggravante dell’uso di un mezzo fraudolento, di cui all’art. 625, comma 1, n. 2) c.p.
La Corte, nel pronunciare la predetta sentenza, richiama quanto sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 40354/13, ad avviso delle quali, ai fini della configurabilità dell’aggravante in questione, deve sussistere un tratto specializzante rispetto alle modalità ordinarie del furto, costituito da una maggiore gravità dovuta alle peculiari modalità con le quali vengono aggirati i mezzi di tutela apprestati dal possessore del bene.
Ciò posto, ad avviso della Corte, è dunque esclusa, nel caso in esame, l’aggravante del mezzo fraudolento, originariamente contestata all’imputato, il quale aveva nascosto un paio di scarpe al di sotto della felpa che indossava, superando le casse del negozio e dandosi alla fuga: manca, infatti, quel quid pluris rispetto alla semplice sottrazione del bene, necessario per la configurabilità della predetta aggravante.
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La Corte, nel pronunciare la predetta sentenza, richiama quanto sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 40354/13, ad avviso delle quali, ai fini della configurabilità dell’aggravante in questione, deve sussistere un tratto specializzante rispetto alle modalità ordinarie del furto, costituito da una maggiore gravità dovuta alle peculiari modalità con le quali vengono aggirati i mezzi di tutela apprestati dal possessore del bene.
Ciò posto, ad avviso della Corte, è dunque esclusa, nel caso in esame, l’aggravante del mezzo fraudolento, originariamente contestata all’imputato, il quale aveva nascosto un paio di scarpe al di sotto della felpa che indossava, superando le casse del negozio e dandosi alla fuga: manca, infatti, quel quid pluris rispetto alla semplice sottrazione del bene, necessario per la configurabilità della predetta aggravante.
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