Published On: 27 Novembre 2014Categories: Articoli, Diritto civile, Diritto commerciale e societario

Giurisdizione e vendita internazionale di cose mobili: la pronuncia della Cassazione

Con l’ordinanza n. 24279, depositata in data 14 novembre 2014, le Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione si sono espresse sul tema della giurisdizione nell’ambito di controversie insorte in seguito a vendita internazionale di cose mobili.

Il ragionamento posto in essere dalla Suprema Corte fa seguito ad una loro precedente sentenza (n. 13941/14) in cui era stato affermato che il giudice chiamato a decidere sulla propria giurisdizione deve applicare il criterio del luogo di esecuzione della prestazione di consegna.

Tale criterio, qualora non risulti chiaramente dall’esame del complesso delle clausole contrattuali, va individuato nel luogo della consegna materiale dei beni, attraverso cui l’acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente dei beni stessi alla destinazione finale di vendita.

Ovviamente, specificano gli Ermellini che «al fine di verificare se il luogo di consegna sia determinato in base al contratto, il giudice nazionale adito deve tenere conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti di tale contratto che siano idonei a identificare con chiarezza tale luogo, ivi compresi i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale».

condividi sui social

Indirizzo postale unificato.

Studio Legale Scicchitano
Via Emilio Faà di Bruno, 4
00195-Roma

Telefono.

Mail e Pec.

Contattaci.

Nome e Cognome*

Email*

Cellulare (opzionale)

Messaggio

Published On: 27 Novembre 2014Categories: Articoli, Diritto civile, Diritto commerciale e societarioBy

Giurisdizione e vendita internazionale di cose mobili: la pronuncia della Cassazione

Con l’ordinanza n. 24279, depositata in data 14 novembre 2014, le Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione si sono espresse sul tema della giurisdizione nell’ambito di controversie insorte in seguito a vendita internazionale di cose mobili.

Il ragionamento posto in essere dalla Suprema Corte fa seguito ad una loro precedente sentenza (n. 13941/14) in cui era stato affermato che il giudice chiamato a decidere sulla propria giurisdizione deve applicare il criterio del luogo di esecuzione della prestazione di consegna.

Tale criterio, qualora non risulti chiaramente dall’esame del complesso delle clausole contrattuali, va individuato nel luogo della consegna materiale dei beni, attraverso cui l’acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente dei beni stessi alla destinazione finale di vendita.

Ovviamente, specificano gli Ermellini che «al fine di verificare se il luogo di consegna sia determinato in base al contratto, il giudice nazionale adito deve tenere conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti di tale contratto che siano idonei a identificare con chiarezza tale luogo, ivi compresi i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale».

condividi sui social

Recent posts.

Recent posts.