Diritto penale
Published On: 8 Novembre 2014Categories: Articoli, Diritto civile, Diritto Penale

Condanna al risarcimento danni per diffamazione, la sentenza penale è vincolante per il giudice civile?

Con sentenza n. 23633/2014 la Corte Suprema si trova a dover chiarire se l’imputato condannato in via generica al risarcimento dei danni da diffamazione possa contestare detta statuizione nel separato e successivo giudizio civile di liquidazione del danno.

Nel caso in esame la Corte d’Appello penale di Roma aveva pronunciato sentenza di condanna, successivamente riformata dalla Corte di cassazione che aveva dichiarato l’intervenuta prescrizione del reato di diffamazione a mezzo stampa, confermando, però, il riconoscimento del diritto al risarcimento, del danno in sede civile e demandando a separato giudizio la sola quantificazione della somma risarcitoria.

La suddetta sentenza spiega, in sede civile, l’effetto vincolante in ordine all’affermata responsabilità dell’imputato che, pur prosciolto dal reato, non può più contestare la declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ma soltanto l’esistenza e l’entità in concreto di un pregiudizio risarcibile (Cass. 29.1.2913 n. 2083; Cass. 21.6.2010 n. 14921; Cass.6.11.2002 n. 15557).

In altri termini al Giudice Civile è preclusa una nuova ed autonoma valutazione della richiesta risarcitoria, dovendosi limitare esclusivamente all’accertamento, alla valutazione ed all’eventuale liquidazione del danno risarcibile.

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Published On: 8 Novembre 2014Categories: Articoli, Diritto civile, Diritto PenaleBy

Condanna al risarcimento danni per diffamazione, la sentenza penale è vincolante per il giudice civile?

Con sentenza n. 23633/2014 la Corte Suprema si trova a dover chiarire se l’imputato condannato in via generica al risarcimento dei danni da diffamazione possa contestare detta statuizione nel separato e successivo giudizio civile di liquidazione del danno.

Nel caso in esame la Corte d’Appello penale di Roma aveva pronunciato sentenza di condanna, successivamente riformata dalla Corte di cassazione che aveva dichiarato l’intervenuta prescrizione del reato di diffamazione a mezzo stampa, confermando, però, il riconoscimento del diritto al risarcimento, del danno in sede civile e demandando a separato giudizio la sola quantificazione della somma risarcitoria.

La suddetta sentenza spiega, in sede civile, l’effetto vincolante in ordine all’affermata responsabilità dell’imputato che, pur prosciolto dal reato, non può più contestare la declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ma soltanto l’esistenza e l’entità in concreto di un pregiudizio risarcibile (Cass. 29.1.2913 n. 2083; Cass. 21.6.2010 n. 14921; Cass.6.11.2002 n. 15557).

In altri termini al Giudice Civile è preclusa una nuova ed autonoma valutazione della richiesta risarcitoria, dovendosi limitare esclusivamente all’accertamento, alla valutazione ed all’eventuale liquidazione del danno risarcibile.

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