Simulazione contratto di locazione: l'ammissibilità della prova orale
Con sentenza n. 21618/2014 il Tribunale di Roma si trova a dover valutare l’ammissibilità o meno delle prove orali articolate dal conduttore per dimostrare la simulazione soggettiva o la interposizione fittizia di persona relativa ad un contratto di locazione ad uso abitativo.
Il Tribunale respinge le prove perché inammissibili ai sensi dell’art.1417 c.c. e comunque perché l’eventuale contratto dissimulato deve rispettare la forma scritta.
Infatti il Tribunale accoglie l’orientamento della Cassazione n. 4071/2008 secondo cui: “…nel caso di allegazione della simulazione per interposizione fittizia di persona di un contratto necessitante la forma scritta “ad substantiam” la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all’ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, anche quella, più rigorosa, derivante dal disposto degli artt. 1414 II comma e 2725 c.c. di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e di forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l’esistenza, quindi, di una controdichiarazione dalla quale risulti l’intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente”.
Simulazione contratto di locazione: l'ammissibilità della prova orale
Con sentenza n. 21618/2014 il Tribunale di Roma si trova a dover valutare l’ammissibilità o meno delle prove orali articolate dal conduttore per dimostrare la simulazione soggettiva o la interposizione fittizia di persona relativa ad un contratto di locazione ad uso abitativo.
Il Tribunale respinge le prove perché inammissibili ai sensi dell’art.1417 c.c. e comunque perché l’eventuale contratto dissimulato deve rispettare la forma scritta.
Infatti il Tribunale accoglie l’orientamento della Cassazione n. 4071/2008 secondo cui: “…nel caso di allegazione della simulazione per interposizione fittizia di persona di un contratto necessitante la forma scritta “ad substantiam” la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all’ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, anche quella, più rigorosa, derivante dal disposto degli artt. 1414 II comma e 2725 c.c. di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e di forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l’esistenza, quindi, di una controdichiarazione dalla quale risulti l’intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente”.
Recent posts.
Ritardo di 40 minuti al lavoro, vigilante licenziato: per la Cassazione il provvedimento è legittimo
Un uomo impiegato in attività di sicurezza presso una banca ha impugnato in tribunale il suo licenziamento, avvenuto a causa di un ritardo di 40 minuti. Se in primo grado il suo ricorso era stato [...]
Nella pronuncia del 4 Novembre la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo sottoporre il personale sanitario a eccessivi turni di reperibilità. Questo viene annunciato dal Codacons che riporta un’ordinanza della Corte di Cassazione riconoscendo [...]
Con la sentenza n. 30532/24 RG. n. 3103/2024, la Corte di Cassazione Sez III. Penale si è pronunciata sul ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Lecce in data 05/07/2023, annullando quest'ultima [...]
Recent posts.
Ritardo di 40 minuti al lavoro, vigilante licenziato: per la Cassazione il provvedimento è legittimo
Un uomo impiegato in attività di sicurezza presso una banca ha impugnato in tribunale il suo licenziamento, avvenuto a causa di un ritardo di 40 minuti. Se in primo grado il suo ricorso era stato [...]
Nella pronuncia del 4 Novembre la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo sottoporre il personale sanitario a eccessivi turni di reperibilità. Questo viene annunciato dal Codacons che riporta un’ordinanza della Corte di Cassazione riconoscendo [...]