Diritto civile
Published On: 31 Ottobre 2014Categories: Articoli, Diritto civile

Furto, il depositario della cosa ne risponde se la causa è a lui imputabile

La Corte di Cassazione con sentenza n. 22807/14, depositata il 28 ottobre 2014 ha affermato che “in caso di furto della cosa depositata, il depositario non è esente da responsabilità ove si limiti a dimostrare di avere usato nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall’art. 1768 cod. civ., ma deve provare a mente dell’art. 1218 cod. civ. che l’inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile”.

Nel caso di specie, in particolare, era stata proposta una domanda di risarcimento danni nei confronti di una società che gestiva un parcheggio, in seguito al furto di una macchina, consegnata al dipendente del garage dietro rilascio dell’apposito scontrino per la riconsegna.  Successivamente, un terzo si era presentato a ritirare l’auto esibendo un tagliando  contraffatto. La Corte, quindi, ritiene corretta la decisione dei giudici di merito che avevano rilevato che era onere della società depositaria verificare l’autenticità del tagliando esibito: tale circostanza evidenziava la mancanza di una prova idonea dell’insuperabilità dell’errore in cui era caduto l’addetto del garage nel momento in cui non aveva rilevato la non autenticità del contrassegno.

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Furto, il depositario della cosa ne risponde se la causa è a lui imputabile

La Corte di Cassazione con sentenza n. 22807/14, depositata il 28 ottobre 2014 ha affermato che “in caso di furto della cosa depositata, il depositario non è esente da responsabilità ove si limiti a dimostrare di avere usato nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall’art. 1768 cod. civ., ma deve provare a mente dell’art. 1218 cod. civ. che l’inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile”.

Nel caso di specie, in particolare, era stata proposta una domanda di risarcimento danni nei confronti di una società che gestiva un parcheggio, in seguito al furto di una macchina, consegnata al dipendente del garage dietro rilascio dell’apposito scontrino per la riconsegna.  Successivamente, un terzo si era presentato a ritirare l’auto esibendo un tagliando  contraffatto. La Corte, quindi, ritiene corretta la decisione dei giudici di merito che avevano rilevato che era onere della società depositaria verificare l’autenticità del tagliando esibito: tale circostanza evidenziava la mancanza di una prova idonea dell’insuperabilità dell’errore in cui era caduto l’addetto del garage nel momento in cui non aveva rilevato la non autenticità del contrassegno.

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