Diritto civile
Published On: 23 Ottobre 2014Categories: Articoli, Diritto civile

Può il mero domiciliatario notificare un atto ai sensi della Legge n. 53/1994?

Con sentenza n. 21414/2014 la Corte Suprema si trova a dover valutare l’ammissibilità o meno di un controricorso per essere stato notificato su diretta iniziativa del domiciliatario e non dall’avvocato costituito.

Secondo la cassazione il procuratore che sia semplice domiciliatario è abilitato alla sola ricezione, per conto del difensore, delle notificazioni e comunicazioni degli atti del processo e non anche al compimento di atti di impulso processuale (quale, nella specie, la notifica del controricorso); pertanto, poiché – a norma dell’art. 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 53 – solo l’avvocato munito di procura alle liti può eseguire direttamente le notifiche, la notifica eseguita dal procuratore semplice domiciliatario è da ritenere inesistente anziché nulla, con conseguente impossibilità di applicare l’istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, prevista dall’art. 156 c.p.c. per i soli casi di nullità (Cass n. 357/2011).

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Published On: 23 Ottobre 2014Categories: Articoli, Diritto civileBy

Può il mero domiciliatario notificare un atto ai sensi della Legge n. 53/1994?

Con sentenza n. 21414/2014 la Corte Suprema si trova a dover valutare l’ammissibilità o meno di un controricorso per essere stato notificato su diretta iniziativa del domiciliatario e non dall’avvocato costituito.

Secondo la cassazione il procuratore che sia semplice domiciliatario è abilitato alla sola ricezione, per conto del difensore, delle notificazioni e comunicazioni degli atti del processo e non anche al compimento di atti di impulso processuale (quale, nella specie, la notifica del controricorso); pertanto, poiché – a norma dell’art. 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 53 – solo l’avvocato munito di procura alle liti può eseguire direttamente le notifiche, la notifica eseguita dal procuratore semplice domiciliatario è da ritenere inesistente anziché nulla, con conseguente impossibilità di applicare l’istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, prevista dall’art. 156 c.p.c. per i soli casi di nullità (Cass n. 357/2011).

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