Amministratore non convoca assemblea, i condomini possono intervenire?
L’assemblea di condominio nell’ordinamento italiano, è l’organo deliberante del condominio, è disciplinato dagli art. 1135 1136 e 1137 del Codice Civile. L’assemblea è il luogo nel quale il condominio assume le decisioni relative ai beni comuni, è convocata dall’amministratore mediante un atto scritto che deve indicare l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora in cui si terrà l’assemblea.
Per poter procedere alla discussione l’assemblea deve essere composta da un numero minimo di condomini, il c.d. quorum costitutivo; per la validità delle deliberazioni la legge richiede delle maggioranze particolari a seconda che l’assemblea si trovi in prima o seconda convocazione, oltre a delle maggioranze specifiche in relazione alle questioni sulle quali viene adottata la delibera.
L’amministratore ogni anno, e cioè ogni dodici mesi, ha l’obbligo di convocare l’assemblea ordinaria dei condomini per richiedere di esaminare ed eventualmente dare approvazione al rendiconto ordinario annuale, al consuntivo dell’anno in chiusura, nonché al preventivo dell’anno successivo, deve altresì sottoporre ai condomini il rinnovo del suo mandato e la ratifica delle eventuali operazioni urgenti che ha dovuto effettuare.
La mancata convocazione da parte dell’amministratore del condominio dell’assemblea dei condomini costituisce motivo di revoca del mandato, nel caso in cui l’amministratore si esima dal convocare l’assemblea, nonostante l’espressa richiesta dei condomini, si procede come descritto nelle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile all’art. 66: “L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall’art. 1135 del codice civile, può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione. In mancanza dell’amministratore, l’assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino. L’avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza….”.
Alla luce di tali considerazioni i condomini possono far recapitare una raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all’ufficio dell’amministratore, nella quale si chiede di indire l’assemblea, indicando un termine perentorio di almeno 10 giorni dal ricevimento.
Trascorso inutilmente tale periodo, i condomini possono tranquillamente indire l’assemblea con la stessa formula della comune convocazione ed, all’occorrenza, nominare un nuovo amministratore.
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Per poter procedere alla discussione l’assemblea deve essere composta da un numero minimo di condomini, il c.d. quorum costitutivo; per la validità delle deliberazioni la legge richiede delle maggioranze particolari a seconda che l’assemblea si trovi in prima o seconda convocazione, oltre a delle maggioranze specifiche in relazione alle questioni sulle quali viene adottata la delibera.
L’amministratore ogni anno, e cioè ogni dodici mesi, ha l’obbligo di convocare l’assemblea ordinaria dei condomini per richiedere di esaminare ed eventualmente dare approvazione al rendiconto ordinario annuale, al consuntivo dell’anno in chiusura, nonché al preventivo dell’anno successivo, deve altresì sottoporre ai condomini il rinnovo del suo mandato e la ratifica delle eventuali operazioni urgenti che ha dovuto effettuare.
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