Equitalia, la validità dell'iscrizione ipotecaria senza comunicazione al contribuente
Le Sezioni Unite civili, con sentenza 19667/2014, hanno affrontato il tema della legittimità dell’iscrizione ipotecaria effettuata a seguito del mancato pagamento delle cartelle esattoriali. Il caso traeva origine dall’impugnazione, da parte di un contribuente, della comunicazione di iscrizione ipotecaria emessa a seguito del presunto mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali, e che, giunta in Cassazione, veniva rimessa alle Sezioni Unite poiché si rendeva necessario far luce sulla questione relativa alla necessità o meno di notificare al debitore, prima di procedere all’iscrizione di ipoteca, l’intimazione ad adempiere.
Il caso è particolarmente complesso poiché, da un lato, la normativa in materia nulla afferma circa la necessità di notifica della suddetta comunicazione.
D’altro canto, l’ipoteca prevista dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, potrebbe essere interpretata come un atto preliminare alla procedura esecutiva, per cui la comunicazione al debitore dovrebbe essere effettuata.
Le Sezioni Unite dunque, proprio per risolvere tale delicato problema, con la suddetta sentenza hanno enunciato il principio secondo cui, pur non essendo in toto assimilabile ad un atto inerente alla procedura esecutiva, l’iscrizione ipotecaria deve essere necessariamente notificata al contribuente, poiché è un atto che incide in modo particolare sulla sfera giuridica dello stesso.
L’iscrizione effettuata in assenza della preventiva comunicazione è, pertanto, nulla.
Equitalia, la validità dell'iscrizione ipotecaria senza comunicazione al contribuente
Le Sezioni Unite civili, con sentenza 19667/2014, hanno affrontato il tema della legittimità dell’iscrizione ipotecaria effettuata a seguito del mancato pagamento delle cartelle esattoriali. Il caso traeva origine dall’impugnazione, da parte di un contribuente, della comunicazione di iscrizione ipotecaria emessa a seguito del presunto mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali, e che, giunta in Cassazione, veniva rimessa alle Sezioni Unite poiché si rendeva necessario far luce sulla questione relativa alla necessità o meno di notificare al debitore, prima di procedere all’iscrizione di ipoteca, l’intimazione ad adempiere.
Il caso è particolarmente complesso poiché, da un lato, la normativa in materia nulla afferma circa la necessità di notifica della suddetta comunicazione.
D’altro canto, l’ipoteca prevista dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, potrebbe essere interpretata come un atto preliminare alla procedura esecutiva, per cui la comunicazione al debitore dovrebbe essere effettuata.
Le Sezioni Unite dunque, proprio per risolvere tale delicato problema, con la suddetta sentenza hanno enunciato il principio secondo cui, pur non essendo in toto assimilabile ad un atto inerente alla procedura esecutiva, l’iscrizione ipotecaria deve essere necessariamente notificata al contribuente, poiché è un atto che incide in modo particolare sulla sfera giuridica dello stesso.
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