Recupera la mezzora di ritardo al lavoro: nessun diritto alla retribuzione
La Suprema Corte, con la sentenza depositata il 29 agosto 2014 n. 18462, ha ribadito il principio secondo il quale l’inosservanza dell’orario di lavoro è disciplinarmente sanzionabile.
Nel caso di specie, il lavoratore iniziava la prestazione con mezz’ora di ritardo e, per recuperare tale ritardo, si tratteneva mezz’ora in più. Pertanto i Giudici di primo e secondo grado hanno dichiarato la legittimità della sanzione inflitta dal datore di lavoro della privazione della retribuzione relativa alla prestazione non effettuata nell’orario stabilito.
La Corte di Cassazione ha confermato che l’utilizzabilità della prestazione lavorativa in un determinato orario consegue all’organizzazione produttiva del datore di lavoro e non è conseguentemente modificabile unilateralmente da parte del lavoratore, pertanto l’osservanza dell’orario di lavoro stabilito costituisce obbligo del lavoratore disciplinarmente sanzionabile, anche attraverso la sottrazione dalla retribuzione del lavoratore l’ammontare relativo alla prestazione non effettuata nell’orario prestabilito.
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