Sottoscrizione protocolli d’intesa: impegni assunti sono obbligazioni a carico degli enti?
Il Consiglio di Stato, con sentenza depositata il 24 giugno, ha affrontato il tema della qualificazione giuridica degli impegni assunti in sede di sottoscrizione dei protocolli di intesa tra Enti pubblici.
In particolar modo, il protocollo al centro della controversia de qua era stato sottoscritto dalla Regione Calabria e l’Università di Catanzaro, al fine di allocare negli edifici di quest’ultima alcune strutture di tipo sanitario per agevolare le attività universitarie, e prevedeva l’impegno per la Regione di sostenere i relativi costi di acquisizione del materiale e di allocazione presso dette strutture.
I Giudici di Palazzo Spada, esaminando dunque la natura degli impegni economici presi dalla Regione nel caso di specie, hanno affermato che possono essere applicati i principi generali del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.
Tuttavia, affinché si possano applicare i principi in questione, precisano i Giudici, è necessario avere ben chiaro quale sia il tipo di protocollo o accordo che gli Enti hanno sottoscritto, poiché il contenuto di tali accordi è sempre variabile, e nella maggior parte dei casi ha valenza esclusivamente politica.
L’onere previsto a carico dell’Ente deve poi avere una pluralità di requisiti per poter essere qualificabile come obbligazione in senso civilistico, tra i quali, sicuramente, un ruolo di fondamentale importanza riveste la precisa determinazione dei compiti spettanti all’Ente.
Sottoscrizione protocolli d’intesa: impegni assunti sono obbligazioni a carico degli enti?
Il Consiglio di Stato, con sentenza depositata il 24 giugno, ha affrontato il tema della qualificazione giuridica degli impegni assunti in sede di sottoscrizione dei protocolli di intesa tra Enti pubblici.
In particolar modo, il protocollo al centro della controversia de qua era stato sottoscritto dalla Regione Calabria e l’Università di Catanzaro, al fine di allocare negli edifici di quest’ultima alcune strutture di tipo sanitario per agevolare le attività universitarie, e prevedeva l’impegno per la Regione di sostenere i relativi costi di acquisizione del materiale e di allocazione presso dette strutture.
I Giudici di Palazzo Spada, esaminando dunque la natura degli impegni economici presi dalla Regione nel caso di specie, hanno affermato che possono essere applicati i principi generali del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.
Tuttavia, affinché si possano applicare i principi in questione, precisano i Giudici, è necessario avere ben chiaro quale sia il tipo di protocollo o accordo che gli Enti hanno sottoscritto, poiché il contenuto di tali accordi è sempre variabile, e nella maggior parte dei casi ha valenza esclusivamente politica.
L’onere previsto a carico dell’Ente deve poi avere una pluralità di requisiti per poter essere qualificabile come obbligazione in senso civilistico, tra i quali, sicuramente, un ruolo di fondamentale importanza riveste la precisa determinazione dei compiti spettanti all’Ente.
Recent posts.
Con la pronuncia n. 25472 del 2024, la Corte di Cassazione si è espressa in tema di danno da emotrasfusioni e, in particolare, sulla sussistenza della responsabilità non soltanto della struttura sanitaria ma anche del [...]
L'ordinanza n. 30079 della Corte di Cassazione, emessa il 21 novembre 2024 dalla Sezione Lavoro, si inserisce nell’ambito della giurisprudenza consolidata riguardante il licenziamento disciplinare e il diritto di accesso agli atti durante i procedimenti [...]
Con l’ordinanza n. 26184 del 7 ottobre 2024 la Suprema Corte di Cassazione si esprime sulla questione riguardante la responsabilità dei soci a seguito dell’estinzione della società. La fattispecie da cui trae origine la pronuncia [...]
Recent posts.
Con la pronuncia n. 25472 del 2024, la Corte di Cassazione si è espressa in tema di danno da emotrasfusioni e, in particolare, sulla sussistenza della responsabilità non soltanto della struttura sanitaria ma anche del [...]
L'ordinanza n. 30079 della Corte di Cassazione, emessa il 21 novembre 2024 dalla Sezione Lavoro, si inserisce nell’ambito della giurisprudenza consolidata riguardante il licenziamento disciplinare e il diritto di accesso agli atti durante i procedimenti [...]