Diritto civile
Published On: 1 Luglio 2014Categories: Articoli, Diritto civile

Atto di pignoramento: i casi d'invalidità per nullità della notifica di precetto

Con sentenza n. 14209/2014 la Cassazione si trova a dover valutare la legittimità o meno di un pignoramento per la nullità di notifica del precetto essendo stata effettuata in violazione dell’art. 139 c.p.c. ovvero presso il luogo di lavoro dei debitori situato in un Comune diverso rispetto al loro luogo di residenza.

La Suprema Corte, richiamando il precedente della Cass. n. 13038 del 2013, afferma che il vizio di notificazione del precetto rileva se di gravità tale da determinare la inesistenza della notificazione, ovvero l’impossibilità di raggiungere il suo scopo tipico, lasciando a disposizione del debitore un termine per adempiere inferiore a quello minimo di dieci giorni sancito dall’artt. 480 cod. proc. civ..

Nel caso di specie i debitori sono venuti a conoscenza della precedente notifica del precetto soltanto con la notificazione dell’atto di pignoramento, che ha consentito loro di proporre una tempestiva opposizione agli atti esecutivi con la quale si lamentano esclusivamente di non aver potuto evitare il pignoramento stesso, non avendo ricevuto in tempo il precetto.
Applicando detti principi la Cassazione conclude dichiarando nulla la notifica dell’atto di precetto e per l‘effetto, invalido il pignoramento mobiliare in mancanza di un precedente valido precetto.

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Published On: 1 Luglio 2014Categories: Articoli, Diritto civileBy

Atto di pignoramento: i casi d'invalidità per nullità della notifica di precetto

Con sentenza n. 14209/2014 la Cassazione si trova a dover valutare la legittimità o meno di un pignoramento per la nullità di notifica del precetto essendo stata effettuata in violazione dell’art. 139 c.p.c. ovvero presso il luogo di lavoro dei debitori situato in un Comune diverso rispetto al loro luogo di residenza.

La Suprema Corte, richiamando il precedente della Cass. n. 13038 del 2013, afferma che il vizio di notificazione del precetto rileva se di gravità tale da determinare la inesistenza della notificazione, ovvero l’impossibilità di raggiungere il suo scopo tipico, lasciando a disposizione del debitore un termine per adempiere inferiore a quello minimo di dieci giorni sancito dall’artt. 480 cod. proc. civ..

Nel caso di specie i debitori sono venuti a conoscenza della precedente notifica del precetto soltanto con la notificazione dell’atto di pignoramento, che ha consentito loro di proporre una tempestiva opposizione agli atti esecutivi con la quale si lamentano esclusivamente di non aver potuto evitare il pignoramento stesso, non avendo ricevuto in tempo il precetto.
Applicando detti principi la Cassazione conclude dichiarando nulla la notifica dell’atto di precetto e per l‘effetto, invalido il pignoramento mobiliare in mancanza di un precedente valido precetto.

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