Locazioni e condominio
Published On: 27 Giugno 2014Categories: Articoli, Locazioni e condominio

Amministratore condominio: qual è la durata del suo mandato?

La Suprema Corte ha chiarito la durata del mandato dell’Amministratore di Condominio in caso di impugnazione della delibera di nomina ovvero di scadenza del mandato.

Nel caso di specie era stata impugnata una delibera connessa alla delibera di nomina dell’Amministratore, quest’ultima a sua volta era già stata dichiarata nulla. I giudici di secondo grado dichiaravano la regolarità della delibera impugnata, pertanto i condomini ricorrevano in Cassazione.

La Suprema Corte ha chiarito che, anche alla luce delle modifiche in materia introdotte dalla L. n. 220/2012, l’Amministratore “conserva i poteri conferitigli dalla legge, dall’Assemblea o dal regolamento di Condominio, anche se la delibera di nomina, o di conferma, sia stata oggetto di impugnativa davanti all’Autorità Giudiziaria per vizi comportanti la nullità o l’annullabilità della delibera stessa, oppure sia decaduto dalla carica per scadenza del mandato, fino a quando non venga sostituito con provvedimento del Giudice o con nuova deliberazione dell’Assemblea dei condomini”.

Quindi, secondo quanto chiarito dalla Cassazione, fino a quando non sarà nominato un nuovo Amministratore il precedente rimane in carica, esercitando ogni potere connesso al proprio ufficio.

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Published On: 27 Giugno 2014Categories: Articoli, Locazioni e condominioBy

Amministratore condominio: qual è la durata del suo mandato?

La Suprema Corte ha chiarito la durata del mandato dell’Amministratore di Condominio in caso di impugnazione della delibera di nomina ovvero di scadenza del mandato.

Nel caso di specie era stata impugnata una delibera connessa alla delibera di nomina dell’Amministratore, quest’ultima a sua volta era già stata dichiarata nulla. I giudici di secondo grado dichiaravano la regolarità della delibera impugnata, pertanto i condomini ricorrevano in Cassazione.

La Suprema Corte ha chiarito che, anche alla luce delle modifiche in materia introdotte dalla L. n. 220/2012, l’Amministratore “conserva i poteri conferitigli dalla legge, dall’Assemblea o dal regolamento di Condominio, anche se la delibera di nomina, o di conferma, sia stata oggetto di impugnativa davanti all’Autorità Giudiziaria per vizi comportanti la nullità o l’annullabilità della delibera stessa, oppure sia decaduto dalla carica per scadenza del mandato, fino a quando non venga sostituito con provvedimento del Giudice o con nuova deliberazione dell’Assemblea dei condomini”.

Quindi, secondo quanto chiarito dalla Cassazione, fino a quando non sarà nominato un nuovo Amministratore il precedente rimane in carica, esercitando ogni potere connesso al proprio ufficio.

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