Diritto di famiglia
Published On: 6 Giugno 2014Categories: Articoli, Diritto di famiglia

Paternità naturale: niente gerarchia assiologica tra i mezzi di prova per dimostrarla

Con la sentenza n. 12194 depositata il 30 maggio 2014 la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in merito ai mezzi di prova idonei a dimostrare la filiazione naturale.

In particolare, gli ermellini, nel richiamare la precedente giurisprudenza sul punto, ricordano che “In tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, deve escludersi qualsiasi subordinazione dell’ammissione degli accertamenti immuno-ematologici all’esito della prova storica sull’esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre di quest’ultimo, giacché il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall’art. 269, secondo comma, cod. civ., non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una sorta di gerarchia assiologica tra i mezzi di prova idonei a dimostrare la paternità naturale, né, conseguentemente, mediante l’imposizione al giudice di una sorta di “ordine cronologico” nella loro ammissione ed assunzione, a seconda del tipo di prova dedotta, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge. Una diversa interpretazione, si risolverebbe in un sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione garantito dall’art. 24 Cost., in relazione ad un’azione volta alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo “status”.

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Published On: 6 Giugno 2014Categories: Articoli, Diritto di famigliaBy

Paternità naturale: niente gerarchia assiologica tra i mezzi di prova per dimostrarla

Con la sentenza n. 12194 depositata il 30 maggio 2014 la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in merito ai mezzi di prova idonei a dimostrare la filiazione naturale.

In particolare, gli ermellini, nel richiamare la precedente giurisprudenza sul punto, ricordano che “In tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, deve escludersi qualsiasi subordinazione dell’ammissione degli accertamenti immuno-ematologici all’esito della prova storica sull’esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre di quest’ultimo, giacché il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall’art. 269, secondo comma, cod. civ., non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una sorta di gerarchia assiologica tra i mezzi di prova idonei a dimostrare la paternità naturale, né, conseguentemente, mediante l’imposizione al giudice di una sorta di “ordine cronologico” nella loro ammissione ed assunzione, a seconda del tipo di prova dedotta, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge. Una diversa interpretazione, si risolverebbe in un sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione garantito dall’art. 24 Cost., in relazione ad un’azione volta alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo “status”.

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