Omesso versamento Iva: la Corte Costituzionale alza la soglia d'irrilevanza penale
Con la sentenza 8 aprile 2014, n. 80, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost., dell’art. 10-ter del d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (“Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205”), nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad € 103.291, 38.
Le questioni di legittimità erano state sollevate dai Tribunali di Bologna e Bergamo, in riferimento all’art. 3 Cost.; si osservava, infatti, come la norma incriminatrice dell’omesso versamento dell’imposta, da parte di chi avesse comunque effettuato una corretta dichiarazione del dovuto, fosse punita a partire da una soglia quantitativa più bassa (€ 50.000, 00) di quella fissata per l’analoga condotta di chi non presentasse la dichiarazione IVA o ne presentasse una fraudolenta (rispettivamente € 77.468, 53 ed € 103.291, 38).
Secondo i rimettendo, dunque, la norma denunciata avrebbe violato il principio di eguaglianza, assoggettando il contribuente che, dopo avere regolarmente presentato la dichiarazione annuale IVA, ometta il versamento dell’imposta, ad un trattamento paradossalmente deteriore rispetto a quello riservato al contribuente che non presenti la dichiarazione o presenti una dichiarazione infedele, occultando il debito di imposta: condotte, queste ultime, più insidiose, in quanto implicanti, oltre all’evasione di imposta, anche un ostacolo all’accertamento tributario.
Invero tale situazione è stata modificata a partire dal 2011, allorquando, la soglia di punibilità dell’omessa dichiarazione è stata diminuita ad € 30.000, 00 e quella della dichiarazione infedele ad € 50.000, 00, essendo così venuta meno la disparità di trattamento evidenziata.
Tuttavia, applicandosi le nuove soglie ai soli fatti successivi alla novella (si tratta, infatti, di modifiche peggiorative del trattamento del reo, per le quali è espressamente vietato l’effetto retroattivo), è rimasta operante la disparità di trattamento, in danno dei responsabili dell’omesso versamento, per tutti i fatti antecedenti al 2011.
Per tali ragioni la Consulta, intervenuta sul punto con la sentenza in commento, ha rimosso tale disuguaglianza, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 10-ter del d.lgs. 74/2000, “nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad € 103.291, 38”.
Omesso versamento Iva: la Corte Costituzionale alza la soglia d'irrilevanza penale
Con la sentenza 8 aprile 2014, n. 80, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost., dell’art. 10-ter del d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (“Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205”), nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad € 103.291, 38.
Le questioni di legittimità erano state sollevate dai Tribunali di Bologna e Bergamo, in riferimento all’art. 3 Cost.; si osservava, infatti, come la norma incriminatrice dell’omesso versamento dell’imposta, da parte di chi avesse comunque effettuato una corretta dichiarazione del dovuto, fosse punita a partire da una soglia quantitativa più bassa (€ 50.000, 00) di quella fissata per l’analoga condotta di chi non presentasse la dichiarazione IVA o ne presentasse una fraudolenta (rispettivamente € 77.468, 53 ed € 103.291, 38).
Secondo i rimettendo, dunque, la norma denunciata avrebbe violato il principio di eguaglianza, assoggettando il contribuente che, dopo avere regolarmente presentato la dichiarazione annuale IVA, ometta il versamento dell’imposta, ad un trattamento paradossalmente deteriore rispetto a quello riservato al contribuente che non presenti la dichiarazione o presenti una dichiarazione infedele, occultando il debito di imposta: condotte, queste ultime, più insidiose, in quanto implicanti, oltre all’evasione di imposta, anche un ostacolo all’accertamento tributario.
Invero tale situazione è stata modificata a partire dal 2011, allorquando, la soglia di punibilità dell’omessa dichiarazione è stata diminuita ad € 30.000, 00 e quella della dichiarazione infedele ad € 50.000, 00, essendo così venuta meno la disparità di trattamento evidenziata.
Tuttavia, applicandosi le nuove soglie ai soli fatti successivi alla novella (si tratta, infatti, di modifiche peggiorative del trattamento del reo, per le quali è espressamente vietato l’effetto retroattivo), è rimasta operante la disparità di trattamento, in danno dei responsabili dell’omesso versamento, per tutti i fatti antecedenti al 2011.
Per tali ragioni la Consulta, intervenuta sul punto con la sentenza in commento, ha rimosso tale disuguaglianza, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 10-ter del d.lgs. 74/2000, “nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad € 103.291, 38”.
Recent posts.
Ritardo di 40 minuti al lavoro, vigilante licenziato: per la Cassazione il provvedimento è legittimo
Un uomo impiegato in attività di sicurezza presso una banca ha impugnato in tribunale il suo licenziamento, avvenuto a causa di un ritardo di 40 minuti. Se in primo grado il suo ricorso era stato [...]
Nella pronuncia del 4 Novembre la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo sottoporre il personale sanitario a eccessivi turni di reperibilità. Questo viene annunciato dal Codacons che riporta un’ordinanza della Corte di Cassazione riconoscendo [...]
Con la sentenza n. 30532/24 RG. n. 3103/2024, la Corte di Cassazione Sez III. Penale si è pronunciata sul ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Lecce in data 05/07/2023, annullando quest'ultima [...]
Recent posts.
Ritardo di 40 minuti al lavoro, vigilante licenziato: per la Cassazione il provvedimento è legittimo
Un uomo impiegato in attività di sicurezza presso una banca ha impugnato in tribunale il suo licenziamento, avvenuto a causa di un ritardo di 40 minuti. Se in primo grado il suo ricorso era stato [...]
Nella pronuncia del 4 Novembre la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo sottoporre il personale sanitario a eccessivi turni di reperibilità. Questo viene annunciato dal Codacons che riporta un’ordinanza della Corte di Cassazione riconoscendo [...]