
Cartelle esattoriali: i solleciti di pagamento sono impugnabili?
Con sentenza n. 8928 del 2014, la Corte di Cassazione si è trovata a pronunciarsi sulla autonoma impugnabilità dei cd. inviti al pagamento di cartelle esattoriali notificati dal Concessionario. In particolare il Concessionario assume che la nota di sollecito di pagamento non è impugnabile perché non rientra tra gli atti indicati dall’art.19 del D.Lgs. n.546/1992 né di per sé produce effetti giuridici.
La Corte, rifacendosi ad un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 12194/2008, SS. UU. n. 16293/2007) afferma che: “In tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, tutti quegli atti con cui l’Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell’attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione avviso di liquidazione o avviso di pagamento o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l’impugnazione o della commissione tributaria competente, le quali possono dar luogo soltanto ad un vizio dell’atto o renderlo inidoneo a far decorrere il predetto termine, o anche giustificare la rimessione in termini del contribuente per errore scusabile“.
Nel caso di specie la nota impugnata dal ricorrente indicava precisamente le sottese cartelle di pagamento e conteneva altresì una esplicita richiesta di pagamento, ben definita nel quantum, ancorché non adeguatamente esplicitata nel relativo procedimento di determinazione, nonché conteneva l’avvertimento che, decorsi quindici giorni, si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata. Il fatto poi che unitamente alla nota il ricorrente avesse impugnato le sottese cartelle mai notificate rendeva del tutto ammissibile la sua impugnazione stante la specifica disposizione del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992.

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