Diritto civile
Published On: 14 Febbraio 2014Categories: Articoli, Diritto civile

Compravendita casa: il danno risarcibile in caso di rifiuto a concludere

Con ordinanza n. 2771/2014 la Suprema Corte ha affrontato la questione del risarcimento del danno dovuto al promittente venditore per la mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita di bene immobile. Il concetto di danno risarcibile, e in particolare di lucro cessante, con riguardo all’inadempimento, da parte del promissario acquirente, di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, è da riferirsi al principio, ex art. 1223 cod. civ., secondo cui il risarcimento deve porre il creditore nella situazione in cui si sarebbe trovato se l’inadempimento non si fosse verificato.

A tal proposito, la citata disposizione prevede il ristoro non solo del danno emergente, ma anche del lucro cessante, ossia di ogni conseguenza lesiva che, seppur non apparente e non immediatamente riscontrabile, gli sia derivata dall’azione dannosa. Nel caso di specie la Corte ha affermato che, ove l’immobile sia stato venduto a un prezzo inferiore, contestualmente ad una situazione debitoria non positiva del promittente venditore, tale circostanza non integra una valida e giustificata motivazione per decurtare l’entità del risarcimento.

Allo stesso modo, ai fini sempre della quantificazione del danno, il promittente-venditore non è tenuto a dare prova delle sue intenzioni, quali la volontà di utilizzare o locare il bene, poiché detta prova si trasformerebbe in una probatio diabolica.

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Published On: 14 Febbraio 2014Categories: Articoli, Diritto civileBy

Compravendita casa: il danno risarcibile in caso di rifiuto a concludere

Con ordinanza n. 2771/2014 la Suprema Corte ha affrontato la questione del risarcimento del danno dovuto al promittente venditore per la mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita di bene immobile. Il concetto di danno risarcibile, e in particolare di lucro cessante, con riguardo all’inadempimento, da parte del promissario acquirente, di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, è da riferirsi al principio, ex art. 1223 cod. civ., secondo cui il risarcimento deve porre il creditore nella situazione in cui si sarebbe trovato se l’inadempimento non si fosse verificato.

A tal proposito, la citata disposizione prevede il ristoro non solo del danno emergente, ma anche del lucro cessante, ossia di ogni conseguenza lesiva che, seppur non apparente e non immediatamente riscontrabile, gli sia derivata dall’azione dannosa. Nel caso di specie la Corte ha affermato che, ove l’immobile sia stato venduto a un prezzo inferiore, contestualmente ad una situazione debitoria non positiva del promittente venditore, tale circostanza non integra una valida e giustificata motivazione per decurtare l’entità del risarcimento.

Allo stesso modo, ai fini sempre della quantificazione del danno, il promittente-venditore non è tenuto a dare prova delle sue intenzioni, quali la volontà di utilizzare o locare il bene, poiché detta prova si trasformerebbe in una probatio diabolica.

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