Diritto del lavoro
Published On: 26 Settembre 2013Categories: Articoli, Diritto del Lavoro

Siti porno al lavoro, datore non può violare privacy in eventuale causa

Con sentenza n. 18443 del 1.8.2013, la Corte Suprema di Cassazione si è trovata a dover affrontare una questione attinente una contestazione disciplinare ad un dipendente di una casa di cura che, privo di autorizzazione, accedeva mediante il computer di lavoro a siti pornografici.

Gli Ermellini hanno ritenuto che la documentazione raccolta dal datore di lavoro idonea a dimostrare gli accessi da parte del dipendente ai siti pornografici, ivi compresi i contenuti visionati dal medesimo, costituisce dato personale sensibile che può essere trattato solo previa autorizzazione dell’interessato.

In mancanza di tale consenso, trattandosi di dati idonei, nel caso in esame, a rivelare la vita sessuale dell’individuo non possono essere trattati né utilizzati in corso di causa dal datore di lavoro per contestare al lavoratore una violazione disciplinare.

Pertanto il lavoratore ha buon diritto a chiedere il blocco e la cancellazione dei dati personali raccolti dal datore di lavoro in assenza di autorizzazione.

condividi sui social

Indirizzo postale unificato.

Studio Legale Scicchitano
Via Emilio Faà di Bruno, 4
00195-Roma

Telefono.

Mail e Pec.

Contattaci.

Nome e Cognome*

Email*

Cellulare (opzionale)

Messaggio

Diritto del lavoro
Published On: 26 Settembre 2013Categories: Articoli, Diritto del LavoroBy

Siti porno al lavoro, datore non può violare privacy in eventuale causa

Con sentenza n. 18443 del 1.8.2013, la Corte Suprema di Cassazione si è trovata a dover affrontare una questione attinente una contestazione disciplinare ad un dipendente di una casa di cura che, privo di autorizzazione, accedeva mediante il computer di lavoro a siti pornografici.

Gli Ermellini hanno ritenuto che la documentazione raccolta dal datore di lavoro idonea a dimostrare gli accessi da parte del dipendente ai siti pornografici, ivi compresi i contenuti visionati dal medesimo, costituisce dato personale sensibile che può essere trattato solo previa autorizzazione dell’interessato.

In mancanza di tale consenso, trattandosi di dati idonei, nel caso in esame, a rivelare la vita sessuale dell’individuo non possono essere trattati né utilizzati in corso di causa dal datore di lavoro per contestare al lavoratore una violazione disciplinare.

Pertanto il lavoratore ha buon diritto a chiedere il blocco e la cancellazione dei dati personali raccolti dal datore di lavoro in assenza di autorizzazione.

condividi sui social

Recent posts.

Recent posts.