Divorzio: i diritti ereditari dell'ex coniuge superstite
Con il provvedimento giudiziale che dispone il divorzio cessano gli effetti giuridici del matrimonio.
Ciò comporta tra l’altro, in capo all’ex coniuge superstite, sia la perdita della qualità di successore legittimo che di erede legittimario ex art. 536 c.c.
L’art. 9 bis della Legge dell’1 dicembre 1972, n. 898 [disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio] prevede, però, a favore dell’ex coniuge superstite, che (i) sia titolare del diritto all’assegno divorzile e che (ii) versi in stato bisogno, un diritto ad un assegno periodico a carico dell’eredità (c.d. assegno successorio).
La valutazione dell’an e del quantum dell’assegno a carico dell’eredità è comunque rimessa al Giudice che deve tener conto dell’importo dell’assegno di mantenimento, dell’entità dello stato di bisogno, dell’eventuale presenza di una pensione di reversibilità, della consistenza dell’asse ereditario, del numero degli eredi e delle loro condizioni economiche.
Tale diritto decade qualora l’ex coniuge passi a nuove nozze o cessi lo stato di bisogno.
Inoltre, a norma dell’art. 9 della Legge n. 898/1970, prevede che l’ex coniuge, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di divorzio, ha diritto a percepire, in caso di morte dell’ex coniuge, la pensione di reversibilità ovvero, nel caso in cui il de cuius si sia risposato, una quota della stessa.
I requisiti su cui si fonda tale diritto sono la circostanza che il beneficiario non sia passato a nuove nozze, che sia titolare di un assegno di mantenimento e che il rapporto di lavoro cui inerisce il trattamento pensionistico deve essere anteriore alla pronunzia di scioglimento del matrimonio.
Ultimo cenno merita, l’art. 12 bis della Legge n. 898/1970 che regola la destinazione dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge.
Tale articolo prevede che il divorziato, titolare di un assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze, ha diritto ad ottenere una percentuale pari al 40% dell’indennità di fine rapporto dell’ex coniuge riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
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La valutazione dell’an e del quantum dell’assegno a carico dell’eredità è comunque rimessa al Giudice che deve tener conto dell’importo dell’assegno di mantenimento, dell’entità dello stato di bisogno, dell’eventuale presenza di una pensione di reversibilità, della consistenza dell’asse ereditario, del numero degli eredi e delle loro condizioni economiche.
Tale diritto decade qualora l’ex coniuge passi a nuove nozze o cessi lo stato di bisogno.
Inoltre, a norma dell’art. 9 della Legge n. 898/1970, prevede che l’ex coniuge, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di divorzio, ha diritto a percepire, in caso di morte dell’ex coniuge, la pensione di reversibilità ovvero, nel caso in cui il de cuius si sia risposato, una quota della stessa.
I requisiti su cui si fonda tale diritto sono la circostanza che il beneficiario non sia passato a nuove nozze, che sia titolare di un assegno di mantenimento e che il rapporto di lavoro cui inerisce il trattamento pensionistico deve essere anteriore alla pronunzia di scioglimento del matrimonio.
Ultimo cenno merita, l’art. 12 bis della Legge n. 898/1970 che regola la destinazione dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge.
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