Diritto di famiglia
Published On: 17 Luglio 2013Categories: Articoli, Diritto di famiglia

La Cassazione sulla proprietà di una casa costruita su suolo di uno dei due coniugi

Con la sentenza n. 13603 del 30 maggio 2013 la Corte di Cassazione osserva che la costruzione realizzata durante il matrimonio dai coniugi, in regime di comunione legale dei beni, sul suolo personale ed esclusivo di uno solo di essi, stante la operatività del regime dell’accessione, appartiene esclusivamente a quest’ultimo e non costituisce, pertanto, oggetto della comunione legale, ai sensi dell’art. 177, comma 1, lett. a), c.c..

Il coniuge non proprietario che ha contribuito a costruire l’immobile sul fondo di proprietà esclusiva dell’altro coniuge avrà tuttavia un diritto di credito ai sensi dell’art. 936, comma 2, c.c..

Tale indennizzo, in particolare, costituisce debito di valore ed è commisurato al valore di mercato dei materiali utilizzati ed al prezzo della manodopera al momento in cui si è verificata l’accessione, con la conseguenza che il relativo credito deve essere rivalutato secondo gli indici Istat dalla data della domanda.

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Published On: 17 Luglio 2013Categories: Articoli, Diritto di famigliaBy

La Cassazione sulla proprietà di una casa costruita su suolo di uno dei due coniugi

Con la sentenza n. 13603 del 30 maggio 2013 la Corte di Cassazione osserva che la costruzione realizzata durante il matrimonio dai coniugi, in regime di comunione legale dei beni, sul suolo personale ed esclusivo di uno solo di essi, stante la operatività del regime dell’accessione, appartiene esclusivamente a quest’ultimo e non costituisce, pertanto, oggetto della comunione legale, ai sensi dell’art. 177, comma 1, lett. a), c.c..

Il coniuge non proprietario che ha contribuito a costruire l’immobile sul fondo di proprietà esclusiva dell’altro coniuge avrà tuttavia un diritto di credito ai sensi dell’art. 936, comma 2, c.c..

Tale indennizzo, in particolare, costituisce debito di valore ed è commisurato al valore di mercato dei materiali utilizzati ed al prezzo della manodopera al momento in cui si è verificata l’accessione, con la conseguenza che il relativo credito deve essere rivalutato secondo gli indici Istat dalla data della domanda.

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