
Licenziamento illegittimo: per ritardato reintegro datore di lavoro potrà pagare ulteriore danno
La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 9073/2013, ha fissato alcuni paletti in merito al risarcimento del danno per i lavoratori reintegrati sopo un licenziamento illegittimo. L’indennità corrisposta secondo l’art. 18, comma 4, della Legge n.300/1970 ha natura risarcitoria ed è volta a ristorare il lavoratore dal danno subito a causa del licenziamento e della conseguente inattività.
Avverso i licenziamenti illegittimi, la legge n. 300 del 1970, ex art. 18, prevede che la predeterminazione legale del danno in favore del lavoratore, valutato secondo la retribuzione globale che avrebbe dovuto percepire dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, non esclude la richiesta del lavoratore circa il risarcimento del danno ulteriore subito derivatogli dal ritardo della reintegrazione nel posto di lavoro; infatti in presenza della relativa prova prodotta dal lavoratore o in presenza di precise allegazioni mediante ricorso alla prova presuntiva è possibile per il Giudice liquidarlo equitativamente.
Non si tratta di una duplicazione del risarcimento già effettuato adempiendo agli oneri scaturiti dalla sentenza, bensì di un ulteriore danno causato dall’adempimento solo parziale della sentenza in quanto il datore non avendo ottemperato all’ordine di reintegrazione ha prodotto un danno sia patrimoniale, che si sostanzia nella mancata percezione dei compensi indicati per indennità di disponibilità, indennità notturna, indennità festiva, maggiorazioni per straordinario, calcolati in base alla ricostruzione dei trattamenti percepiti dal lavoratore prima del licenziamento, sia non patrimoniale quale lesione di interessi inerenti la persona, non connotati a rilevanza economica, ma meritevoli di tutela anche per la loro rilevanza costituzionale, valutati in via equitativa.

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Avverso i licenziamenti illegittimi, la legge n. 300 del 1970, ex art. 18, prevede che la predeterminazione legale del danno in favore del lavoratore, valutato secondo la retribuzione globale che avrebbe dovuto percepire dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, non esclude la richiesta del lavoratore circa il risarcimento del danno ulteriore subito derivatogli dal ritardo della reintegrazione nel posto di lavoro; infatti in presenza della relativa prova prodotta dal lavoratore o in presenza di precise allegazioni mediante ricorso alla prova presuntiva è possibile per il Giudice liquidarlo equitativamente.
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