Accesso agli atti: ribadita necessità di notifica del ricorso ad uno dei controinteressati
Con sentenza n. 800 del 2012, il TAR Veneto ha ribadito la necessità di notificare il ricorso ad almeno uno dei controinteressati anche nei ricorsi avverso il silenzio in tema di accesso agli atti. Ovviamente il controinteressato deve essere individuabile e sempre che il procedimento coinvolga e colpisca detto soggetto.
In particolare il Giudice Amministrativo ha statuito che: “la regola della notificazione ai controinteressati deve ritenersi applicabile e vigente anche nello speciale giudizio di accesso agli atti amministrativi di cui all’art. 25 L. 241/90. Sul punto va peraltro rilevato come alcuni orientamenti contrapposti siano stati ricondotti ad unità da una pronuncia del Consiglio di Stato (Ad. Plen. 20 Aprile 2006 n. 7) che, pur qualificando l’accesso quale un vero e proprio diritto soggettivo, ha sancito che “non contrasta con la qualificazione di vero e proprio diritto soggettivo all’istanza di accesso la configurazione di tipo impugnatorio del mezzo di tutela giurisdizionale ….ed idonea a salvaguardare l’esigenza di stabilità delle situazioni giuridiche e di certezza delle posizioni dei contro interessati”. Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati e ai sensi dell’art. 27 del codice del Processo Amministrativo”.
Accesso agli atti: ribadita necessità di notifica del ricorso ad uno dei controinteressati
Con sentenza n. 800 del 2012, il TAR Veneto ha ribadito la necessità di notificare il ricorso ad almeno uno dei controinteressati anche nei ricorsi avverso il silenzio in tema di accesso agli atti. Ovviamente il controinteressato deve essere individuabile e sempre che il procedimento coinvolga e colpisca detto soggetto.
In particolare il Giudice Amministrativo ha statuito che: “la regola della notificazione ai controinteressati deve ritenersi applicabile e vigente anche nello speciale giudizio di accesso agli atti amministrativi di cui all’art. 25 L. 241/90. Sul punto va peraltro rilevato come alcuni orientamenti contrapposti siano stati ricondotti ad unità da una pronuncia del Consiglio di Stato (Ad. Plen. 20 Aprile 2006 n. 7) che, pur qualificando l’accesso quale un vero e proprio diritto soggettivo, ha sancito che “non contrasta con la qualificazione di vero e proprio diritto soggettivo all’istanza di accesso la configurazione di tipo impugnatorio del mezzo di tutela giurisdizionale ….ed idonea a salvaguardare l’esigenza di stabilità delle situazioni giuridiche e di certezza delle posizioni dei contro interessati”. Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati e ai sensi dell’art. 27 del codice del Processo Amministrativo”.
Recent posts.
Con la pronuncia n. 25472 del 2024, la Corte di Cassazione si è espressa in tema di danno da emotrasfusioni e, in particolare, sulla sussistenza della responsabilità non soltanto della struttura sanitaria ma anche del [...]
L'ordinanza n. 30079 della Corte di Cassazione, emessa il 21 novembre 2024 dalla Sezione Lavoro, si inserisce nell’ambito della giurisprudenza consolidata riguardante il licenziamento disciplinare e il diritto di accesso agli atti durante i procedimenti [...]
Con l’ordinanza n. 26184 del 7 ottobre 2024 la Suprema Corte di Cassazione si esprime sulla questione riguardante la responsabilità dei soci a seguito dell’estinzione della società. La fattispecie da cui trae origine la pronuncia [...]
Recent posts.
Con la pronuncia n. 25472 del 2024, la Corte di Cassazione si è espressa in tema di danno da emotrasfusioni e, in particolare, sulla sussistenza della responsabilità non soltanto della struttura sanitaria ma anche del [...]
L'ordinanza n. 30079 della Corte di Cassazione, emessa il 21 novembre 2024 dalla Sezione Lavoro, si inserisce nell’ambito della giurisprudenza consolidata riguardante il licenziamento disciplinare e il diritto di accesso agli atti durante i procedimenti [...]