Locazioni e condominio
Published On: 13 Giugno 2013Categories: Articoli, Locazioni e condominio

Cassazione: da demolire le brutte opere in terrazza

L’opera costruita sulla terrazza se è brutta va demolita, anche se rispetta lo stile architettonico del palazzo. La Corte di Cassazione, con la sentenza 10048, chiarisce la differenza tra stile architettonico e decoro architettonico.

La Suprema corte, infatti, ricorda che “la nozione di aspetto architettonico di cui all’articolo 1127 c.c. non coincide con quella di decoro di cui all’art. 1120 c.c. (che è più restrittiva): l’intervento edificatorio quindi dev’essere decoroso (rispetto allo stile dell’edificio), e non deve rappresentare comunque una rilevante disarmonia rispetto al preesistente complesso tale da pregiudicarne le originarie linee architettoniche, alterandone la fisionomia e la peculiarità impressa dal progettista”.

Va dunque demolita la costruzione di “discreta volumetria” che può essere “ammirata” anche dall’esterno. Se così non fosse, stabiliscono i giudici di legittimità, ogni singolo condomino potrebbe realizzare qualunque opera costituente anche una vera e propria “bruttura” purché costruita in linea con lo stile del palazzo.

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Published On: 13 Giugno 2013Categories: Articoli, Locazioni e condominioBy

Cassazione: da demolire le brutte opere in terrazza

L’opera costruita sulla terrazza se è brutta va demolita, anche se rispetta lo stile architettonico del palazzo. La Corte di Cassazione, con la sentenza 10048, chiarisce la differenza tra stile architettonico e decoro architettonico.

La Suprema corte, infatti, ricorda che “la nozione di aspetto architettonico di cui all’articolo 1127 c.c. non coincide con quella di decoro di cui all’art. 1120 c.c. (che è più restrittiva): l’intervento edificatorio quindi dev’essere decoroso (rispetto allo stile dell’edificio), e non deve rappresentare comunque una rilevante disarmonia rispetto al preesistente complesso tale da pregiudicarne le originarie linee architettoniche, alterandone la fisionomia e la peculiarità impressa dal progettista”.

Va dunque demolita la costruzione di “discreta volumetria” che può essere “ammirata” anche dall’esterno. Se così non fosse, stabiliscono i giudici di legittimità, ogni singolo condomino potrebbe realizzare qualunque opera costituente anche una vera e propria “bruttura” purché costruita in linea con lo stile del palazzo.

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