Sede territoriale o nazionale di un'associazione, dove indirizzare un'ingiunzione di pagamento
Egregio Professore,
sono presidente e legale rappresentante a livello territoriale di una associazione non riconosciuta che opera su tutto il territorio nazionale.
Di recente l’associazione si è vista notificare un decreto ingiuntivo da parte di un soggetto che in passato aveva collaborato con l’associazione medesima per mancato pagamento del corrispettivo pattuito. Considerato che l’associazione da me presieduta è una partizione dell’associazione nazionale, mi chiedo se in realtà l’ingiunzione di pagamento non dovesse essere rivolta a quest’ultima e se, quindi, la mia associazione nulla debba corrispondere.
Grazie
_________
Egregio Signore,
il problema posto alla mia attenzione esige di comprendere se l’associazione da lei presieduta rappresenti una mera estrinsecazione territoriale dell’associazione nazionale o sia invece un autonomo ed indipendente soggetto di diritto, poiché solo nel primo caso la domanda da lei posta potrà trovare risposta positiva.
A tal proposito ci sono una serie di elementi che sarà utile prendere in considerazione. Lo statuto di un’associazione è sicuramente il punto di partenza per verificare il funzionamento e l’organizzazione della stessa, ma è chiaro che per appurare se le formazioni periferiche dell’associazione nazionale siano meri organi di quest’ultima o soggetti autonomi e indipendenti da essa occorre analizzare il problema a spettro molto più ampio.
Sul tema, la costante Giurisprudenza è incline a considerare le strutture territoriali di un’associazione nazionale non come mere diramazioni dell’associazione principale, ma come autonomi centri di imputazione di interessi qualora ricorrano precisi fattori.
Il fenomeno in commento in buona sostanza è quello delle cosiddette “associazioni di associazioni” o “associazioni complesse”. La Giurisprudenza è ormai costante nell’affermare che, al fine di attribuire piena soggettività giuridica alle associazioni locali facenti capo ad un’associazione nazionale, occorre sì partire dall’esame di elementi interni all’ente (come appunto il suo Statuto) ma altri e ben più determinanti sono gli elementi/fattori che conferiscono appunto all’ente territoriale piena autonomia. In particolare: a) l’autonomia patrimoniale, che si individua nella disponibilità e gestione di un patrimonio, nella redazione e gestione di un proprio bilancio; b) l’organizzazione propria della sezione locale, che si rinviene nell’esistenza di un’organizzazione distinta da quella di vertice e caratterizzata, quanto meno, dall’assemblea e da un organo direttivo.
La ricorrenza di questi elementi fa sì che le articolazioni territoriali di un’associazione nazionale siano intesi non come organi dell’associazione maggiore ma alla stregua di vere e proprie associazioni non riconosciute.
Quanto appena detto porta quindi alla logica attribuzione, nei confronti delle associazioni locali, di una autonoma capacità giuridica con conseguente riconoscimento di una piena legittimazione ad agire e a resistere in sede processuale. In tale ottica, la Giurisprudenza ha anche affermato che “Le associazioni locali di un’associazione avente carattere nazionale non sono organi di quest’ultima bensì sue articolazioni periferiche dotate di autonoma legittimazione negoziale e processuale. Ne consegue che tali associazioni locali sono le uniche titolari delle situazioni soggettive sostanziali derivanti dagli atti negoziali da esse posti in essere ed assumono in via esclusiva la qualità di parti nelle relative controversie, mentre l’associazione nazionale non risponde delle obbligazioni contratte dalle associazioni locali, ancorché preordinate al perseguimento di finalità istituzionali comuni.” (cfr. Cass. Civile, Sez. lavoro, 14.03.2000 n. 2952).
Fatte queste premesse, e venendo ora ad esaminare più in concreto il Suo caso, occorrerà verificare se la sua associazione abbia un grado di autonomia amministrativa, contabile e patrimoniale che la renda indipendente rispetto all’associazione nazionale. Questa verifica può essere agevolmente compiuta verificando se l’associazione da lei presieduta: (i) sia assegnataria di un autonomo codice fiscale rispetto a quello proprio dell’associazione nazionale; (ii) detenga un rapporto di conto corrente diverso da quello dell’associazione nazionale; (iii) abbia una propria sede; (iv) abbia al suo interno organi amministrativi e contabili autonomi ed indipendenti rispetto all’associazione nazionale; (v) abbia una struttura organizzativa propria (presidente, vice presidente, assemblea, comitato esecutivo, collegio dei revisori, ecc.) che la distingua dall’ente nazionale.
La sussistenza dei sopra citati elementi in capo all’associazione da lei presieduta porta a riconoscere in capo all’ente territoriale un’autonomia piena e perfetta che fa di questo ente un autonomo soggetto di diritto dotato di propria personalità giuridica.
In conseguenza di ciò il decreto ingiuntivo di cui mi parla è stato correttamente richiesto, emesso e notificato nei confronti dell’associazione da lei presieduta, con conseguente esclusiva soggezione giuridica dell’ente alle obbligazioni contrattuali insorte nei confronti del collaboratore non retribuito.
Sergio Scicchitano
Sede territoriale o nazionale di un'associazione, dove indirizzare un'ingiunzione di pagamento
Egregio Professore,
sono presidente e legale rappresentante a livello territoriale di una associazione non riconosciuta che opera su tutto il territorio nazionale.
Di recente l’associazione si è vista notificare un decreto ingiuntivo da parte di un soggetto che in passato aveva collaborato con l’associazione medesima per mancato pagamento del corrispettivo pattuito. Considerato che l’associazione da me presieduta è una partizione dell’associazione nazionale, mi chiedo se in realtà l’ingiunzione di pagamento non dovesse essere rivolta a quest’ultima e se, quindi, la mia associazione nulla debba corrispondere.
Grazie
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Egregio Signore,
il problema posto alla mia attenzione esige di comprendere se l’associazione da lei presieduta rappresenti una mera estrinsecazione territoriale dell’associazione nazionale o sia invece un autonomo ed indipendente soggetto di diritto, poiché solo nel primo caso la domanda da lei posta potrà trovare risposta positiva.
A tal proposito ci sono una serie di elementi che sarà utile prendere in considerazione. Lo statuto di un’associazione è sicuramente il punto di partenza per verificare il funzionamento e l’organizzazione della stessa, ma è chiaro che per appurare se le formazioni periferiche dell’associazione nazionale siano meri organi di quest’ultima o soggetti autonomi e indipendenti da essa occorre analizzare il problema a spettro molto più ampio.
Sul tema, la costante Giurisprudenza è incline a considerare le strutture territoriali di un’associazione nazionale non come mere diramazioni dell’associazione principale, ma come autonomi centri di imputazione di interessi qualora ricorrano precisi fattori.
Il fenomeno in commento in buona sostanza è quello delle cosiddette “associazioni di associazioni” o “associazioni complesse”. La Giurisprudenza è ormai costante nell’affermare che, al fine di attribuire piena soggettività giuridica alle associazioni locali facenti capo ad un’associazione nazionale, occorre sì partire dall’esame di elementi interni all’ente (come appunto il suo Statuto) ma altri e ben più determinanti sono gli elementi/fattori che conferiscono appunto all’ente territoriale piena autonomia. In particolare: a) l’autonomia patrimoniale, che si individua nella disponibilità e gestione di un patrimonio, nella redazione e gestione di un proprio bilancio; b) l’organizzazione propria della sezione locale, che si rinviene nell’esistenza di un’organizzazione distinta da quella di vertice e caratterizzata, quanto meno, dall’assemblea e da un organo direttivo.
La ricorrenza di questi elementi fa sì che le articolazioni territoriali di un’associazione nazionale siano intesi non come organi dell’associazione maggiore ma alla stregua di vere e proprie associazioni non riconosciute.
Quanto appena detto porta quindi alla logica attribuzione, nei confronti delle associazioni locali, di una autonoma capacità giuridica con conseguente riconoscimento di una piena legittimazione ad agire e a resistere in sede processuale. In tale ottica, la Giurisprudenza ha anche affermato che “Le associazioni locali di un’associazione avente carattere nazionale non sono organi di quest’ultima bensì sue articolazioni periferiche dotate di autonoma legittimazione negoziale e processuale. Ne consegue che tali associazioni locali sono le uniche titolari delle situazioni soggettive sostanziali derivanti dagli atti negoziali da esse posti in essere ed assumono in via esclusiva la qualità di parti nelle relative controversie, mentre l’associazione nazionale non risponde delle obbligazioni contratte dalle associazioni locali, ancorché preordinate al perseguimento di finalità istituzionali comuni.” (cfr. Cass. Civile, Sez. lavoro, 14.03.2000 n. 2952).
Fatte queste premesse, e venendo ora ad esaminare più in concreto il Suo caso, occorrerà verificare se la sua associazione abbia un grado di autonomia amministrativa, contabile e patrimoniale che la renda indipendente rispetto all’associazione nazionale. Questa verifica può essere agevolmente compiuta verificando se l’associazione da lei presieduta: (i) sia assegnataria di un autonomo codice fiscale rispetto a quello proprio dell’associazione nazionale; (ii) detenga un rapporto di conto corrente diverso da quello dell’associazione nazionale; (iii) abbia una propria sede; (iv) abbia al suo interno organi amministrativi e contabili autonomi ed indipendenti rispetto all’associazione nazionale; (v) abbia una struttura organizzativa propria (presidente, vice presidente, assemblea, comitato esecutivo, collegio dei revisori, ecc.) che la distingua dall’ente nazionale.
La sussistenza dei sopra citati elementi in capo all’associazione da lei presieduta porta a riconoscere in capo all’ente territoriale un’autonomia piena e perfetta che fa di questo ente un autonomo soggetto di diritto dotato di propria personalità giuridica.
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