Solo le domande di restituzione o rivendicazione non impediscono la chiusura del fallimento
Egregio Avvocato,
mi chiamo Paola e sono creditore nei confronti di una società dichiarata fallita dal Tribunale di Firenze il 24 ottobre 2012.
Il credito di cui sono titolare, che nasce da alcune forniture di carta per stampanti eseguite in favore della società fallita nei mesi di maggio, giugno e luglio 2012 e mai saldate, ammonta a complessivi € 12.400, 00.
Ammetto di avere ricevuto dal curatore fallimentare la comunicazione relativa alla dichiarazione di fallimento del debitore, dell’udienza di verifica dei crediti e del termine per il deposito tempestivo delle domande tempestive di credito, ma di non aver potuto rispettare tale termine per un mio ritardo nel reperire la documentazione idonea a dimostrare il mio credito.
Da un mio conoscente – che nel medesimo fallimento aveva presentato l’istanza per ottenere la restituzione di un autoveicolo concesso in leasing e che ne ha ottenuto la restituzione – ho appreso che avevo la possibilità di depositare anche tardivamente la mia domanda di insinuazione al passivo. Pertanto ho predisposto il tutto e mi sono recata in cancelleria per il deposito.
La cancelleria del Giudice Delegato, tuttavia, mi ha detto che non potevo depositare la mia domanda essendo stato il fallimento dichiarato chiuso ai sensi dell’art. 118 n. 1 della Legge Fallimentare, ovvero non essendo state presentate domande di ammissione al passivo nel termine di trenta giorni prima dell’udienza di verifica.
Mi chiedo come sia possibile, visto e considerato che almeno una domanda di insinuazione al passivo è stata presentata nei termini, vale a dire quella del mio conoscente che ha fatto valere, in sede fallimentare, il suo diritto alla restituzione dell’autoveicolo. Penso che il Tribunale sia stato negligente, non accorgendosi della presenza di una tale domanda di ammissione al passivo, e che forse il fallimento non doveva essere chiuso.
Le chiedo, al riguardo, un consiglio sull’accaduto.
Grazie
Paola
__________
Gentile Paola,
il Tribunale Fallimentare, se la domanda di restituzione formulata dal suo amico è stata l’unica ad essere depositata e non vi erano domande di insinuazione al passivo in senso tecnico, non è stato affatto negligente.
Infatti, per non incorrere in confusione, bisogna distinguere le domande di insinuazioni al passivo dalle domande di rivendicazione /restituzione di beni in possesso o comunque nella disponibilità della fallita. Solo le prime, infatti, afferiscono a crediti pecuniari. Le seconde, invece, pur essendo soggette alla verifica dei crediti, sono domande con cui si chiede al Tribunale fallimentare la restituzione di un bene rientrante solo nel possesso o nella disponibilità del fallito, ma che deve essere restituito a coloro che ne sono titolari o che vantano sul bene un diritto reale o personale di godimento (è il caso della domanda di restituzione dell’autoveicolo presentata dal suo conoscente).
Dal n. 1 dell’art. 118 della Legge Fallimentare si evince, ragionando a contrario, che solo la presentazione di una domanda di “ammissione al passivo” può impedire la chiusura di fallimento. Invece, se l’unica domanda presentata nel termine di legge è una domanda di restituzione o di rivendicazione e non vi sono “domande di ammissione al passivo”, il fallimento può essere chiuso.
Nella speranza di avere risposto in maniera esaustiva al suo quesito, invio cordiali saluti.
Sergio Scicchitano
Solo le domande di restituzione o rivendicazione non impediscono la chiusura del fallimento
Egregio Avvocato,
mi chiamo Paola e sono creditore nei confronti di una società dichiarata fallita dal Tribunale di Firenze il 24 ottobre 2012.
Il credito di cui sono titolare, che nasce da alcune forniture di carta per stampanti eseguite in favore della società fallita nei mesi di maggio, giugno e luglio 2012 e mai saldate, ammonta a complessivi € 12.400, 00.
Ammetto di avere ricevuto dal curatore fallimentare la comunicazione relativa alla dichiarazione di fallimento del debitore, dell’udienza di verifica dei crediti e del termine per il deposito tempestivo delle domande tempestive di credito, ma di non aver potuto rispettare tale termine per un mio ritardo nel reperire la documentazione idonea a dimostrare il mio credito.
Da un mio conoscente – che nel medesimo fallimento aveva presentato l’istanza per ottenere la restituzione di un autoveicolo concesso in leasing e che ne ha ottenuto la restituzione – ho appreso che avevo la possibilità di depositare anche tardivamente la mia domanda di insinuazione al passivo. Pertanto ho predisposto il tutto e mi sono recata in cancelleria per il deposito.
La cancelleria del Giudice Delegato, tuttavia, mi ha detto che non potevo depositare la mia domanda essendo stato il fallimento dichiarato chiuso ai sensi dell’art. 118 n. 1 della Legge Fallimentare, ovvero non essendo state presentate domande di ammissione al passivo nel termine di trenta giorni prima dell’udienza di verifica.
Mi chiedo come sia possibile, visto e considerato che almeno una domanda di insinuazione al passivo è stata presentata nei termini, vale a dire quella del mio conoscente che ha fatto valere, in sede fallimentare, il suo diritto alla restituzione dell’autoveicolo. Penso che il Tribunale sia stato negligente, non accorgendosi della presenza di una tale domanda di ammissione al passivo, e che forse il fallimento non doveva essere chiuso.
Le chiedo, al riguardo, un consiglio sull’accaduto.
Grazie
Paola
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Gentile Paola,
il Tribunale Fallimentare, se la domanda di restituzione formulata dal suo amico è stata l’unica ad essere depositata e non vi erano domande di insinuazione al passivo in senso tecnico, non è stato affatto negligente.
Infatti, per non incorrere in confusione, bisogna distinguere le domande di insinuazioni al passivo dalle domande di rivendicazione /restituzione di beni in possesso o comunque nella disponibilità della fallita. Solo le prime, infatti, afferiscono a crediti pecuniari. Le seconde, invece, pur essendo soggette alla verifica dei crediti, sono domande con cui si chiede al Tribunale fallimentare la restituzione di un bene rientrante solo nel possesso o nella disponibilità del fallito, ma che deve essere restituito a coloro che ne sono titolari o che vantano sul bene un diritto reale o personale di godimento (è il caso della domanda di restituzione dell’autoveicolo presentata dal suo conoscente).
Dal n. 1 dell’art. 118 della Legge Fallimentare si evince, ragionando a contrario, che solo la presentazione di una domanda di “ammissione al passivo” può impedire la chiusura di fallimento. Invece, se l’unica domanda presentata nel termine di legge è una domanda di restituzione o di rivendicazione e non vi sono “domande di ammissione al passivo”, il fallimento può essere chiuso.
Nella speranza di avere risposto in maniera esaustiva al suo quesito, invio cordiali saluti.
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