Appalti, inammissibili offerte che rimodulano i costi solo per 'far quadrare i conti'
Egregio Professore,
chi le scrive è una società che, in ATI con altra società, ha appena partecipato ad una gara di appalto pubblico di lavori di allargamento di una strada provinciale cui è seguita la relativa aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso.
Purtroppo l’Amministrazione provinciale a seguito delle operazioni di analisi e verifica delle giustificazioni, con determina dirigenziale, ha giudicato anomalo il prezzo offerto e con successiva determina, ha disposto l’esclusione delle relative offerte.
In particolare l’Amministrazione ha contestato il nostro operato nella parte in cui nella formulazione dell’offerta “per il conglomerato bituminoso abbiamo modulato l’offerta con riferimento al materiale allo stato ‘sciolto’ e non a quello ‘compattato’, necessario per la realizzazione dell’opera a regola d’arte che, stante la variazione di volume tra i due stati, avrebbe determinato un incremento delle quantità richieste e dei conseguenti costi”.
Lo stesso principio vale anche per la fornitura degli inerti (tufina e misto stabilizzato), sottodimensionati rispetto al reale fabbisogno.
In pratica non è stata riconosciuta la possibilità di compensare tra loro “voci di costo” negative e positive comunque riferibili alla stessa categoria di beni.
È possibile impugnare tale decisione dell’amministrazione?
Grazie
________
Spettabile Società,
spesso le Amministrazioni si trovano a dover valutare anomale le offerte presentate. Questo accade perché, in base al nuovo Codice degli appalti, il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso si basa su rigide valutazioni e sulla quasi assenza di discrezionalità da parte dell’amministrazione.
A tale situazione si contrappone la circostanza che la ditta cerca ad ogni costo di aggiudicarsi l’appalto arrivando, spesso, a formulare offerte che, in maniera piuttosto evidente, non coprono neppure i costi.
Di conseguenza, una eventuale impugnazione del provvedimento dovrà di certo tener conto delle su esposte considerazioni anche alla luce del fatto che la giurisprudenza non ha molti margini e comunque considera “immotivata la rimodulazione di voci di costo di una offerta pubblica in una gara di appalto al solo scopo di far ‘quadrare’ i conti” e quindi considera “inammissibile e, priva di giustificazione, che una offerta relativa ad una gara pubblica sia presentata con tali anomalie” (Consiglio di Stato n. 6117 del 30.11.2012).
Sergio Scicchitano
Appalti, inammissibili offerte che rimodulano i costi solo per 'far quadrare i conti'
Egregio Professore,
chi le scrive è una società che, in ATI con altra società, ha appena partecipato ad una gara di appalto pubblico di lavori di allargamento di una strada provinciale cui è seguita la relativa aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso.
Purtroppo l’Amministrazione provinciale a seguito delle operazioni di analisi e verifica delle giustificazioni, con determina dirigenziale, ha giudicato anomalo il prezzo offerto e con successiva determina, ha disposto l’esclusione delle relative offerte.
In particolare l’Amministrazione ha contestato il nostro operato nella parte in cui nella formulazione dell’offerta “per il conglomerato bituminoso abbiamo modulato l’offerta con riferimento al materiale allo stato ‘sciolto’ e non a quello ‘compattato’, necessario per la realizzazione dell’opera a regola d’arte che, stante la variazione di volume tra i due stati, avrebbe determinato un incremento delle quantità richieste e dei conseguenti costi”.
Lo stesso principio vale anche per la fornitura degli inerti (tufina e misto stabilizzato), sottodimensionati rispetto al reale fabbisogno.
In pratica non è stata riconosciuta la possibilità di compensare tra loro “voci di costo” negative e positive comunque riferibili alla stessa categoria di beni.
È possibile impugnare tale decisione dell’amministrazione?
Grazie
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Spettabile Società,
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