Diritto di famiglia
Published On: 20 Febbraio 2013Categories: Articoli, Diritto di famiglia

Dichiarazione di paternità, riconosciuta se il presunto padre si rifiuta di sottoporsi al test del Dna

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di dichiarazione giudiziale di paternità, il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce

[…] un comportamento valutabile da parte del giudice ai sensi dell’art. 116 c.p.c., anche in assenza di prove dei rapporti sessuali tra le parti, in quanto è proprio la mancanza di riscontri oggettivi assolutamente certi e difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti intercorsi e circa l’effettivo concepimento a determinare l’esigenza di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti, potendosi trarre la dimostrazione della fondatezza della domanda anche soltanto dal rifiuto ingiustificato a sottoporsi all’esame ematologico del presunto padre, posto in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre”.

Il caso affrontato dalla Suprema Corte è relativo alla controversia insorta in capo al Signor B. il quale era stato dichiarato dal Tribunale di Trento padre naturale del minore S., figlio della ricorrente Signora M.. Il Signor B. aveva dichiarato di non conoscere la Signora e, comunque, di non averla frequentata intimamente, ma , con un comportamento inspiegabilmente contrastante, si era rifiutato di sottoporsi al test del DNA ordinato dal giudice.

Il  rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla prova ematologica, afferma la Suprema Corte, può fondare un giudizio di paternità anche se “non ne sia stata provata aliunde l’esistenza di rapporti sessuali tra il presunto padre e la madre naturale. In proposito, questa Corte, con la sentenza n. 6694 del 2006, ha espressamente affermato che, in tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il principio della libertà di prova, sancito in materia dall’art. 269 c.c., comma 2, non tollera surrettizie limitazioni”.

Ne deriva che non sono necessari, ai fini della dichiarazione giudiziale di paternità, ulteriori riscontri probatori a conferma delle dichiarazioni della madre naturale. Perché possa darsi rilievo al rifiuto, infatti, devono essere valorizzate, proprio per la natura e l’oggetto delle circostanze di fatto da accertare, le ragioni del rifiuto stesso. Queste non sono fondate su alcuna giustificazione plausibile, data la tipologia, del tutto non invasiva ed innocua, dell’esame da svolgere. L’esito stesso del test consente, in effetti, non solo di escludere in modo assoluto la paternità, ma anche di confermarla con un grado di probabilità che, alla stregua delle attuali conoscenze scientifiche, supera normalmente il 99 per cento.

 

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Published On: 20 Febbraio 2013Categories: Articoli, Diritto di famigliaBy

Dichiarazione di paternità, riconosciuta se il presunto padre si rifiuta di sottoporsi al test del Dna

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di dichiarazione giudiziale di paternità, il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce

[…] un comportamento valutabile da parte del giudice ai sensi dell’art. 116 c.p.c., anche in assenza di prove dei rapporti sessuali tra le parti, in quanto è proprio la mancanza di riscontri oggettivi assolutamente certi e difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti intercorsi e circa l’effettivo concepimento a determinare l’esigenza di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti, potendosi trarre la dimostrazione della fondatezza della domanda anche soltanto dal rifiuto ingiustificato a sottoporsi all’esame ematologico del presunto padre, posto in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre”.

Il caso affrontato dalla Suprema Corte è relativo alla controversia insorta in capo al Signor B. il quale era stato dichiarato dal Tribunale di Trento padre naturale del minore S., figlio della ricorrente Signora M.. Il Signor B. aveva dichiarato di non conoscere la Signora e, comunque, di non averla frequentata intimamente, ma , con un comportamento inspiegabilmente contrastante, si era rifiutato di sottoporsi al test del DNA ordinato dal giudice.

Il  rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla prova ematologica, afferma la Suprema Corte, può fondare un giudizio di paternità anche se “non ne sia stata provata aliunde l’esistenza di rapporti sessuali tra il presunto padre e la madre naturale. In proposito, questa Corte, con la sentenza n. 6694 del 2006, ha espressamente affermato che, in tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il principio della libertà di prova, sancito in materia dall’art. 269 c.c., comma 2, non tollera surrettizie limitazioni”.

Ne deriva che non sono necessari, ai fini della dichiarazione giudiziale di paternità, ulteriori riscontri probatori a conferma delle dichiarazioni della madre naturale. Perché possa darsi rilievo al rifiuto, infatti, devono essere valorizzate, proprio per la natura e l’oggetto delle circostanze di fatto da accertare, le ragioni del rifiuto stesso. Queste non sono fondate su alcuna giustificazione plausibile, data la tipologia, del tutto non invasiva ed innocua, dell’esame da svolgere. L’esito stesso del test consente, in effetti, non solo di escludere in modo assoluto la paternità, ma anche di confermarla con un grado di probabilità che, alla stregua delle attuali conoscenze scientifiche, supera normalmente il 99 per cento.

 

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