
Mutuo Solutorio: La Cassazione Ne Conferma la Validità come Titolo Esecutivo
Il dibattito giurisprudenziale in merito alla figura giuridica del mutuo c.d. solutorio è stato risolto con la recente sentenza n. 5841 del 05.03.2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
A differenza di quello tradizionale che finanzia un investimento o un acquisto, il mutuo solutorio mira invece all’estinzione di una pregressa esposizione debitoria al fine di saldare debiti che, di frequente, sono da ricondurre alla stessa banca mutuante.
La particolarità di tale mutuo ha portato al principale quesito intorno al concetto della “diponibilità giuridica”, presupposto fondamentale per la qualificazione del contratto stesso, e al relativo dubbio in ordine al fatto se tale disponibilità possa ritenersi soddisfatta per via della riappropriazione immediata da parte della banca mutuante.
Il caso concreto sottoposto al vaglio della Corte riguardava la contestazione fatta dai ricorrenti sul fatto che le somme erogate non fossero mai uscite dal conto dell’asserita mutuante ma utilizzate per estinguere debiti pregressi.
A tale riguardo la Corte, nel sottolineare la distinzione tra il contratto di mutuo e l’utilizzo delle somme derivanti dallo stesso, specifica come il mutuatario non possa contestare la validità del contratto sulla base dell’uso che ne viene fatto, salvo comunque un reale difetto di causa.
Nel caso in esame, dunque, viene confermata da parte della Corte la validità del titolo esecutivo azionato dalla banca anche se a seguito della consulenza tecnica d’ufficio (CTU) gli interessi applicati risultavano superiori al dovuto.
In particolare, la sentenza rideterminando l’importo esigibile ha limitato l’efficacia esecutiva del mutuo all’importo corretto aprendo pertanto la possibilità di contestare l’ammontare degli interessi applicati.
Con la sentenza n. 5841 la Corte specifica come le somme accreditate siano comunque transitate prima sul conto del mutuatario e che, a prescindere dalla concreta movimentazione del successivo impiego delle stesse somme, il contratto di mutuo sia da intendersi perfettamente concluso nel momento in cui la somma mutuata venga messa nella disponibilità giuridica del mutuatario.
La destinazione della somma conseguita è difatti manifestazione di un interesse differente e frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei dalla fattispecie contrattuale, che vanno a sorreggere un atto ulteriore autonomo rispetto al primo anche se però reso possibile da esso.
Il contratto di mutuo solutorio viene utilizzato principalmente dalle banche per riequilibrare esposizioni debitorie e, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art 474 c.p.c., costituisce un nuovo e valido titolo esecutivo salvo eventuali contestazioni relative agli interessi applicati.
Dott.ssa Serenella Angelini

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A tale riguardo la Corte, nel sottolineare la distinzione tra il contratto di mutuo e l’utilizzo delle somme derivanti dallo stesso, specifica come il mutuatario non possa contestare la validità del contratto sulla base dell’uso che ne viene fatto, salvo comunque un reale difetto di causa.
Nel caso in esame, dunque, viene confermata da parte della Corte la validità del titolo esecutivo azionato dalla banca anche se a seguito della consulenza tecnica d’ufficio (CTU) gli interessi applicati risultavano superiori al dovuto.
In particolare, la sentenza rideterminando l’importo esigibile ha limitato l’efficacia esecutiva del mutuo all’importo corretto aprendo pertanto la possibilità di contestare l’ammontare degli interessi applicati.
Con la sentenza n. 5841 la Corte specifica come le somme accreditate siano comunque transitate prima sul conto del mutuatario e che, a prescindere dalla concreta movimentazione del successivo impiego delle stesse somme, il contratto di mutuo sia da intendersi perfettamente concluso nel momento in cui la somma mutuata venga messa nella disponibilità giuridica del mutuatario.
La destinazione della somma conseguita è difatti manifestazione di un interesse differente e frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei dalla fattispecie contrattuale, che vanno a sorreggere un atto ulteriore autonomo rispetto al primo anche se però reso possibile da esso.
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