
Confisca di Prevenzione: Nuove Frontiere per i Terzi Intestatari secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3 del 27 marzo 2025 (R.G. 27791/2024), ha affrontato una questione di rilevante importanza in materia di confisca di prevenzione, riguardante i beni che vengono ritenuti fittiziamente intestati a un terzo. Tale pronuncia si inserisce nel contesto di una discussa e complessa problematica legata all’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale e ai diritti dei soggetti coinvolti in tali provvedimenti.
Il caso che ha portato all’intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione affonda le radici nella sentenza n. 43160 del 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale.
La Corte di Appello, con decreto del 9 maggio 2024, aveva confermato il provvedimento del Tribunale di Bari, sezione misure di prevenzione, che disponeva la confisca di beni nei confronti del proposto. Era stato, inoltre, disposto il sequestro di ben intestati a terzi che, secondo l’accusa, erano in realtà fittiziamente intestati al terzo al fine di sottrarli alle misure di prevenzione patrimoniale.
La Corte di Appello aveva ritenuto, dunque, che sussistesse la pericolosità sociale della persona coinvolta, requisito essenziale per l’applicazione della misura di prevenzione.
La questione centrale riguardava la possibilità di un terzo, che risultasse intestatario fittizio di beni, di contestare non solo la titolarità dei beni confiscati, ma anche le condizioni che giustificano l’adozione della misura, tra cui la pericolosità del soggetto e la sproporzione tra il valore dei beni e il reddito dichiarato. Il ricorrente, in particolare, sollevava il dubbio se fosse legittimato a difendersi contestando l’intero impianto delle misure, comprese le basi fattuali e giuridiche che avevano portato all’adozione della confisca.
La Corte di Cassazione, con l’intervento delle Sezioni Unite, ha dato una risposta chiara a questo interrogativo.
Con l’ordinanza n. 3 del 27 marzo 2025, ha stabilito che, in caso di confisca di prevenzione riguardante beni intestati fittiziamente a un terzo, quest’ultimo ha il diritto di rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni confiscati.
Ciò significa che il terzo può limitarsi a dimostrare la propria effettiva titolarità sui beni stessi, senza poter sollevare questioni relative agli altri presupposti della misura, come la pericolosità sociale del proposto, la sproporzione tra i beni e il reddito, e la provenienza del bene.
Le Sezioni Unite, infatti, affermano che l’intestatario fittizio non può mettere in discussione la base su cui si fonda la confisca, ossia i presupposti di pericolosità, ma può solo dedurre, in sede di giudizio, ogni elemento utile per dimostrare la propria effettiva titolarità del bene confiscato. Il principio stabilito in questa ordinanza si ricollega alla necessità di circoscrivere la contestazione ai soli aspetti che riguardano la titolarità, evitando che il terzo intestatario fittizio possa sollevare questioni che riguardano l’effettiva provenienza e la legittimità dell’applicazione delle misure di prevenzione.
L’orientamento delle Sezioni Unite risulta in linea con la volontà di evitare che soggetti che abbiano formalmente registrato beni a loro nome, ma che in realtà non ne siano i veri proprietari possano beneficiare di una difesa che esuli dal tema della titolarità. La tutela dei diritti patrimoniali del terzo è, quindi, circoscritta al solo accertamento della legittima proprietà dei beni interessati nel sequestro di prevenzione, ma non si estende ad un’analisi più ampia delle condizioni che giustificano la confisca.
Dott.ssa Alessia Levantini

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Il caso che ha portato all’intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione affonda le radici nella sentenza n. 43160 del 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale.
La Corte di Appello, con decreto del 9 maggio 2024, aveva confermato il provvedimento del Tribunale di Bari, sezione misure di prevenzione, che disponeva la confisca di beni nei confronti del proposto. Era stato, inoltre, disposto il sequestro di ben intestati a terzi che, secondo l’accusa, erano in realtà fittiziamente intestati al terzo al fine di sottrarli alle misure di prevenzione patrimoniale.
La Corte di Appello aveva ritenuto, dunque, che sussistesse la pericolosità sociale della persona coinvolta, requisito essenziale per l’applicazione della misura di prevenzione.
La questione centrale riguardava la possibilità di un terzo, che risultasse intestatario fittizio di beni, di contestare non solo la titolarità dei beni confiscati, ma anche le condizioni che giustificano l’adozione della misura, tra cui la pericolosità del soggetto e la sproporzione tra il valore dei beni e il reddito dichiarato. Il ricorrente, in particolare, sollevava il dubbio se fosse legittimato a difendersi contestando l’intero impianto delle misure, comprese le basi fattuali e giuridiche che avevano portato all’adozione della confisca.
La Corte di Cassazione, con l’intervento delle Sezioni Unite, ha dato una risposta chiara a questo interrogativo.
Con l’ordinanza n. 3 del 27 marzo 2025, ha stabilito che, in caso di confisca di prevenzione riguardante beni intestati fittiziamente a un terzo, quest’ultimo ha il diritto di rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni confiscati.
Ciò significa che il terzo può limitarsi a dimostrare la propria effettiva titolarità sui beni stessi, senza poter sollevare questioni relative agli altri presupposti della misura, come la pericolosità sociale del proposto, la sproporzione tra i beni e il reddito, e la provenienza del bene.
Le Sezioni Unite, infatti, affermano che l’intestatario fittizio non può mettere in discussione la base su cui si fonda la confisca, ossia i presupposti di pericolosità, ma può solo dedurre, in sede di giudizio, ogni elemento utile per dimostrare la propria effettiva titolarità del bene confiscato. Il principio stabilito in questa ordinanza si ricollega alla necessità di circoscrivere la contestazione ai soli aspetti che riguardano la titolarità, evitando che il terzo intestatario fittizio possa sollevare questioni che riguardano l’effettiva provenienza e la legittimità dell’applicazione delle misure di prevenzione.
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