Danno da emotrasfusioni: commento alla cassazione civile, sez. iii, 23 settembre 2024, n. 25472
Con la pronuncia n. 25472 del 2024, la Corte di Cassazione si è espressa in tema di danno da emotrasfusioni e, in particolare, sulla sussistenza della responsabilità non soltanto della struttura sanitaria ma anche del Ministero della Salute.
Nel caso di specie, la ricorrente aveva intentato una causa contro l’Unità Sanitaria Locale di Pescara – Gestione Liquidatoria, chiedendo il risarcimento integrale dei danni non patrimoniali derivanti dal contagio con il virus HCV, che avrebbe contratto a seguito di trasfusioni di sangue infetto durante un ricovero ospedaliero nel 1976.
Sebbene il ricorso sia stato promosso per ragioni riguardanti l’istituto giuridico della prescrizione, esso ha permesso alla Corte Suprema di Cassazione, aderendo alla posizione assunta dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 576/2008, di affermare come le due tipologie di responsabilità dell’Unità Sanitaria Locale e del Ministero della Salute sono “due fattispecie di responsabilità autonome, tra di loro in rapporto di possibile concorrenza, non già di reciproca esclusione […]”.
Con riferimento alla responsabilità dell’Unità Sanitaria, la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la qualificazione di responsabilità contrattuale attribuitale dalla Corte di Appello, in quanto l’ente sanitario, essendo avvenuta la trasfusione in ambito ospedaliero, avrebbe dovuto adempiere agli “[…]obblighi di prevenzione e controllo sul sangue richiesti dalla normativa vigente al tempo della praticata trasfusione”.
Dunque, nel caso di inosservanza di tali obblighi, ex art. 1218 c.c., “ineccepibile si palesa l’individuazione del suddetto titolo di responsabilità a carico dell’ente sanitario […]”. Prosegue dopo l’immagine.
Per quanto concerne la responsabilità del Ministero della Salute, la Corte Suprema l’ha distinta in modo chiaro dalla responsabilità dell’Unità Sanitaria Locale.
Invero, se l’USL è responsabile per la gestione diretta delle trasfusioni e il controllo del sangue a livello locale, il Ministero della Salute potrebbe essere responsabile per un’omessa vigilanza a livello nazionale sul sangue e sugli emoderivati, ai sensi dell’art. 2043 c.c., che disciplina la responsabilità extracontrattuale.
Quanto appena affermato viene cristallizzato dalla Corte di Cassazione nel momento in cui afferma che:
“Da questa responsabilità va tenuta distinta – dacché differente nei presupposti, nel titolo e, per conseguenza, nello statuto di disciplina – la possibile responsabilità del Ministero della Salute per i danni da infezione da patologie epatiche contratte da soggetti emotrasfusi, concretata dalla omessa vigilanza dell’Amministrazione sulla sostanza ematica e sugli emoderivati ed inquadrabile nella clausola generale di responsabilità extracontrattuale prevista dall’art. 2043 cod. civ.”
In conclusione, le due responsabilità sono autonome, pur essendo in potenziale concorrenza: la responsabilità dell’USL è di natura contrattuale, legata all’inadempimento degli obblighi di gestione e controllo delle trasfusioni, mentre la responsabilità del Ministero della Salute è di tipo extracontrattuale, legata alla mancanza di vigilanza sulla sicurezza del sangue e degli emoderivati a livello nazionale.
Questa distinzione ha rilevanza pratica, in quanto determina il regime di prescrizione applicabile. La responsabilità contrattuale dell’USL è soggetta al termine di prescrizione decennale, mentre la responsabilità extracontrattuale del Ministero segue il termine quinquennale.
La Corte ha ritenuto, dunque, corretta l’interpretazione dell’USL come ente responsabile contrattualmente per il danno subito dalla ricorrente, lasciando aperta la possibilità di una responsabilità separata per il Ministero, ma senza escludere la responsabilità dell’ente sanitario a livello locale.
Dott.ssa Ludovica Macrì
Danno da emotrasfusioni: commento alla cassazione civile, sez. iii, 23 settembre 2024, n. 25472
Con la pronuncia n. 25472 del 2024, la Corte di Cassazione si è espressa in tema di danno da emotrasfusioni e, in particolare, sulla sussistenza della responsabilità non soltanto della struttura sanitaria ma anche del Ministero della Salute.
Nel caso di specie, la ricorrente aveva intentato una causa contro l’Unità Sanitaria Locale di Pescara – Gestione Liquidatoria, chiedendo il risarcimento integrale dei danni non patrimoniali derivanti dal contagio con il virus HCV, che avrebbe contratto a seguito di trasfusioni di sangue infetto durante un ricovero ospedaliero nel 1976.
Sebbene il ricorso sia stato promosso per ragioni riguardanti l’istituto giuridico della prescrizione, esso ha permesso alla Corte Suprema di Cassazione, aderendo alla posizione assunta dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 576/2008, di affermare come le due tipologie di responsabilità dell’Unità Sanitaria Locale e del Ministero della Salute sono “due fattispecie di responsabilità autonome, tra di loro in rapporto di possibile concorrenza, non già di reciproca esclusione […]”.
Con riferimento alla responsabilità dell’Unità Sanitaria, la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la qualificazione di responsabilità contrattuale attribuitale dalla Corte di Appello, in quanto l’ente sanitario, essendo avvenuta la trasfusione in ambito ospedaliero, avrebbe dovuto adempiere agli “[…]obblighi di prevenzione e controllo sul sangue richiesti dalla normativa vigente al tempo della praticata trasfusione”.
Dunque, nel caso di inosservanza di tali obblighi, ex art. 1218 c.c., “ineccepibile si palesa l’individuazione del suddetto titolo di responsabilità a carico dell’ente sanitario […]”. Prosegue dopo l’immagine.
Per quanto concerne la responsabilità del Ministero della Salute, la Corte Suprema l’ha distinta in modo chiaro dalla responsabilità dell’Unità Sanitaria Locale.
Invero, se l’USL è responsabile per la gestione diretta delle trasfusioni e il controllo del sangue a livello locale, il Ministero della Salute potrebbe essere responsabile per un’omessa vigilanza a livello nazionale sul sangue e sugli emoderivati, ai sensi dell’art. 2043 c.c., che disciplina la responsabilità extracontrattuale.
Quanto appena affermato viene cristallizzato dalla Corte di Cassazione nel momento in cui afferma che:
“Da questa responsabilità va tenuta distinta – dacché differente nei presupposti, nel titolo e, per conseguenza, nello statuto di disciplina – la possibile responsabilità del Ministero della Salute per i danni da infezione da patologie epatiche contratte da soggetti emotrasfusi, concretata dalla omessa vigilanza dell’Amministrazione sulla sostanza ematica e sugli emoderivati ed inquadrabile nella clausola generale di responsabilità extracontrattuale prevista dall’art. 2043 cod. civ.”
In conclusione, le due responsabilità sono autonome, pur essendo in potenziale concorrenza: la responsabilità dell’USL è di natura contrattuale, legata all’inadempimento degli obblighi di gestione e controllo delle trasfusioni, mentre la responsabilità del Ministero della Salute è di tipo extracontrattuale, legata alla mancanza di vigilanza sulla sicurezza del sangue e degli emoderivati a livello nazionale.
Questa distinzione ha rilevanza pratica, in quanto determina il regime di prescrizione applicabile. La responsabilità contrattuale dell’USL è soggetta al termine di prescrizione decennale, mentre la responsabilità extracontrattuale del Ministero segue il termine quinquennale.
La Corte ha ritenuto, dunque, corretta l’interpretazione dell’USL come ente responsabile contrattualmente per il danno subito dalla ricorrente, lasciando aperta la possibilità di una responsabilità separata per il Ministero, ma senza escludere la responsabilità dell’ente sanitario a livello locale.
Dott.ssa Ludovica Macrì
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