Ritardo di 40 minuti al lavoro, vigilante licenziato: per la Cassazione il provvedimento è legittimo
Un uomo impiegato in attività di sicurezza presso una banca ha impugnato in tribunale il suo licenziamento, avvenuto a causa di un ritardo di 40 minuti. Se in primo grado il suo ricorso era stato accolto, in appello la decisione è stata ribaltata e la richiesta del lavoratore è stata respinta.
La corte d’appello ha motivato la sua sentenza affermando che la decisione precedente non fosse adeguata, poiché non teneva conto della gravità della violazione rispetto al comportamento della guardia giurata. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il datore di lavoro avesse fornito prove sufficienti per dimostrare la gravità della negligenza del lavoratore, in particolare per quanto riguarda il rispetto degli obblighi di diligenza e le regole di correttezza e buona fede.
La corte d’appello ha evidenziato che il servizio di vigilanza, data la sua importanza, rendeva inaccettabile l’idea che il ritardo fosse di poca rilevanza. Secondo l’ordinanza, infatti, l’errore del lavoratore nella lettura delle comunicazioni sui turni ha costituito una violazione grave, lasciando la banca senza vigilanza per oltre 40 minuti.
Questo ha esposto l’istituto a potenziali rischi di atti criminali mentre le operazioni bancarie continuavano senza un adeguato controllo. Inoltre, la decisione è stata influenzata anche dai numerosi precedenti disciplinari del lavoratore, che avevano già portato a sanzioni minori. La corte d’appello ha dunque confermato la legittimità del licenziamento senza preavviso, spingendo il lavoratore a ricorrere in Cassazione.
Il vigilante ha contestato il licenziamento, sostenendo che fosse sproporzionato rispetto al ritardo e che non fosse conforme al contratto, che non prevede il licenziamento per ritardi di lieve entità.
La Cassazione, tuttavia, ha ribadito la gravità della negligenza. Secondo la Corte, l’assenza di 40 minuti aveva esposto la banca a un danno potenziale significativo. La sentenza sottolinea che la condotta negligente del lavoratore, le giustificazioni inadeguate, la scarsa consapevolezza dei rischi legati alla vigilanza e i numerosi precedenti disciplinari giustificano la fine del rapporto di fiducia con l’azienda.
La Cassazione ha inoltre precisato che il licenziamento disciplinare non deve necessariamente attenersi alla lettera del contratto collettivo. Le cause di licenziamento, infatti, possono essere più ampie rispetto a quelle esplicitamente previste, purché rispondano al modello di giusta causa. Il giudice è tenuto a valutare concretamente il comportamento del lavoratore e la proporzionalità della sanzione.
Questa sentenza rappresenta un chiaro avvertimento per i lavoratori nel settore della vigilanza bancaria, evidenziando che anche ritardi che sembrano di minore entità, se causati da negligenze gravi, possono giustificare il licenziamento.
Dott. Luigi Vladimir Scalise
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