Diritto di famiglia
Published On: 5 Febbraio 2013Categories: Articoli, Diritto di famigliaBy

Separazione tra coniugi, chi tradisce paga solo se la coppia non era già in crisi

Il tradimento coniugale è circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile,  qualora venga meno il nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, dopo una valutazione complessiva del comportamento di ambo le parti, ovviamente grava sulla parte che richieda l’addebito della separazione all’altro coniuge, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.

Con la sentenza n. 23426/2012, la Corte di Cassazione, allineandosi a pronunce precedenti (sentenza n. 6697/2009 e n. 13431/2008), ha ritenuto illegittimo l’addebito a carico del marito per la rilevata insufficienza di prove a fondamento della «condotta deprecabile» attuata da lui.

Nell’applicare questo principio la Suprema Corte ha respinto il ricorso promosso da un signore di Brescia il quale, dopo essersi separato dalla moglie, a cui era succeduta una riconciliazione per il bene della figlia disabile, aveva chiesto la separazione giudiziale con addebito a carico della moglie, in quanto la stessa aveva intrapreso una relazione con il cognato. Nel caso di specie i coniugi erano già separati, e pertanto, vi era una crisi coniugale già in atto, e la comunione morale e materiale tra le parti, era venuta meno da tempo.

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Separazione tra coniugi, chi tradisce paga solo se la coppia non era già in crisi

Il tradimento coniugale è circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile,  qualora venga meno il nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, dopo una valutazione complessiva del comportamento di ambo le parti, ovviamente grava sulla parte che richieda l’addebito della separazione all’altro coniuge, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.

Con la sentenza n. 23426/2012, la Corte di Cassazione, allineandosi a pronunce precedenti (sentenza n. 6697/2009 e n. 13431/2008), ha ritenuto illegittimo l’addebito a carico del marito per la rilevata insufficienza di prove a fondamento della «condotta deprecabile» attuata da lui.

Nell’applicare questo principio la Suprema Corte ha respinto il ricorso promosso da un signore di Brescia il quale, dopo essersi separato dalla moglie, a cui era succeduta una riconciliazione per il bene della figlia disabile, aveva chiesto la separazione giudiziale con addebito a carico della moglie, in quanto la stessa aveva intrapreso una relazione con il cognato. Nel caso di specie i coniugi erano già separati, e pertanto, vi era una crisi coniugale già in atto, e la comunione morale e materiale tra le parti, era venuta meno da tempo.

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