Eccezione di inadempimento per i contratti a prestazioni corrispettive
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 5 settembre 2012, n. 14905 torna a pronunciarsi in merito all’eccezione di inadempimento nei contratti a prestazioni corrispettive.
In particolare, i giudici di legittimità ritengono applicabile anche ai rapporti di lavoro il principio generale secondo cui il rifiuto di adempiere, quale reazione all’inadempimento dell’altra parte, non contrasta con i principi generali di lealtà e buona fede qualora risulti ragionevole e logico in senso oggettivo, trovando giustificazione nella gravità della prestazione ineseguita.
Il giudice chiamato a pronunciarsi su tale eccezione, precisa la Suprema Corte, dovrà “procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell’elemento cronologico, ma anche di quello logico, essendo necessario stabilire se vi sia relazione causale ed adeguatezza, nel senso della proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto, tra l’inadempimento dell’uno e il precedente inadempimento dell’altro”.
Eccezione di inadempimento per i contratti a prestazioni corrispettive
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 5 settembre 2012, n. 14905 torna a pronunciarsi in merito all’eccezione di inadempimento nei contratti a prestazioni corrispettive.
In particolare, i giudici di legittimità ritengono applicabile anche ai rapporti di lavoro il principio generale secondo cui il rifiuto di adempiere, quale reazione all’inadempimento dell’altra parte, non contrasta con i principi generali di lealtà e buona fede qualora risulti ragionevole e logico in senso oggettivo, trovando giustificazione nella gravità della prestazione ineseguita.
Il giudice chiamato a pronunciarsi su tale eccezione, precisa la Suprema Corte, dovrà “procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell’elemento cronologico, ma anche di quello logico, essendo necessario stabilire se vi sia relazione causale ed adeguatezza, nel senso della proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto, tra l’inadempimento dell’uno e il precedente inadempimento dell’altro”.
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